Art. 12 Procedure per il riconoscimento dei crediti d'imposta alla produzione 1. Per richiedere il riconoscimento del credito d'imposta, i produttori indipendenti devono presentare alla Direzione generale per il cinema, con riferimento a ciascuna opera audiovisiva: a) in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (Deggendorf), utilizzando il modello predisposto dalla Direzione generale per il cinema in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2007; b) la richiesta preventiva, da redigersi su modelli predisposti dalla Direzione generale per il cinema medesima, contenente tra l'altro: 1) la richiesta di riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana; 2) gli elementi necessari per la verifica dell'eleggibilita' culturale sulla base dei parametri contenuti nella tabella B allegata al presente decreto; 3) il piano di lavorazione dell'opera con indicazione delle giornate di ripresa previste; 4) il costo complessivo, il costo eleggibile preventivato dell'opera e il conseguente credito d'imposta teoricamente spettante; 5) l'attestazione del possesso della qualifica di "produttore indipendente" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del presente decreto; 2. Salvo il disposto dell'art. 21, commi 7 e 8, entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta preventiva, la Direzione generale per il cinema comunica al produttore indipendente il riconoscimento o il mancato riconoscimento della nazionalita' italiana provvisoria, il riconoscimento o il mancato riconoscimento dell'eleggibilita' culturale dell'opera audiovisiva e il riconoscimento o mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante. In caso di mancato riconoscimento della nazionalita' italiana provvisoria ovvero dell'eleggibilita' culturale, debitamente comunicato ai sensi del comma precedente, i produttori indipendenti possono ripresentare la richiesta preventiva non piu' di una volta. 3. In caso di opera di durata complessiva inferiore o uguale a 220 minuti, entro un anno dalla data di presentazione alla Direzione generale per il cinema della richiesta preventiva ai sensi del comma 1, lettera b), del presente articolo, il produttore indipendente consegna presso la Direzione generale per il cinema la copia campione dell'opera audiovisiva provvista di codice ISAN e copia del contratto ovvero dei contratti aventi data certa e degli accordi di qualunque natura fra produttore indipendente ed emittente televisiva operante in ambito nazionale ovvero fra produttore indipendente e fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi. Il produttore dovra' esibire anche i contratti di acquisizione dei diritti correttamente sottoscritti con gli autori delle opere audiovisive. In caso di opere di durata complessiva superiore a 220 minuti il termine per la consegna presso la Direzione generale per il cinema della copia campione dell'opera provvista di codice ISAN e della copia del contratto avente data certa con l'emittente televisiva operante in ambito nazionale ovvero fra produttore indipendente e fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi e' elevato a due anni dalla data di presentazione della richiesta preventiva ai sensi del comma 1, lettera b) del presente articolo. In caso di opera in licenza di prodotto la copia del contratto ovvero dei contratti aventi data certa e degli accordi di qualunque natura fra produttore indipendente ed emittente televisiva operante in ambito nazionale ovvero fra produttore indipendente e fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi devono essere consegnati entro 18 mesi dalla data del deposito della copia campione dell'opera audiovisiva provvista di codice ISAN. In caso di opere di animazione, i termini previsti nel presente comma si intendono estesi di ulteriori 12 mesi. 4. Dalla documentazione prevista nel precedente comma devono potersi evincere in maniera chiara ed univoca: a) la titolarita' dei diritti rispettivamente in capo al produttore indipendente e in capo all'emittente televisiva o al fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi, in relazione a ciascuna delle piattaforme di sfruttamento e diffusione disponibili come esemplificato nella tabella D allegata; b) la durata della titolarita' dei diritti e il valore economico attribuito a ciascuno di essi. 5. Il produttore indipendente presenta richiesta definitiva alla Direzione generale per il cinema, da redigersi su modelli predisposti dalla Direzione generale per il cinema medesima, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della consegna presso la Direzione generale per il Cinema della copia campione dell'opera audiovisiva provvista di codice ISAN e della copia del contratto ovvero dei contratti aventi data certa e degli accordi, aventi data certa, di qualunque natura fra produttore indipendente ed emittente televisiva operante in ambito nazionale ovvero fra produttore indipendente e fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi. 6. Nella richiesta definitiva deve essere, comunque, specificato, per ciascuna opera audiovisiva: a) il costo complessivo dell'opera audiovisiva e il costo eleggibile, con attestazione di effettivita' delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, conforme al modello pubblicato on-line sul sito della Direzione generale per il cinema; b) il numero totale di giornate di ripresa ed il numero di giornate di ripresa sul territorio italiano; c) l'ammontare del credito d'imposta maturato dall'impresa di produzione e quello gia' utilizzato, nonche' il mese dal quale e' inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta; d) l'ammontare delle spese sostenute all'estero con l'indicazione di eventuali agevolazioni fruite; 7. Nel caso di produzioni associate, gli obblighi di presentazione della dichiarazione sostitutiva, della richiesta preventiva e della richiesta definitiva sono a carico di ciascun produttore indipendente associato; e' altresi' ammessa la presentazione congiunta di dichiarazione, richiesta preventiva e richiesta definitiva sottoscritte da tutti i produttori associati. 8. Entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva, la Direzione generale per il cinema comunica al produttore indipendente l'importo del credito riconosciuto e maturato sulla base delle spese effettivamente sostenute. Il credito d'imposta e' calcolato sulla base dei costi eleggibili indicati e certificati ai sensi del precedente comma 6. Nel caso in cui l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta definitiva ecceda di oltre il 10% l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva, il credito d'imposta verra' attribuito in relazione all'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva maggiorati comunque non oltre del 10%. 9. Le disposizioni previste nell'ultimo periodo precedente comma 8 possono essere derogate per comprovate sopravvenute modifiche sostanziali nella struttura produttiva dell'opera a seguito di apposita richiesta da presentare alla Direzione generale per il cinema contestualmente alla richiesta definitiva di cui al precedente comma 6, ovvero per cause derivanti da forza maggiore connesse ad eventi imprevedibili di carattere generale non connessi e non collegati alla specifica produzione audiovisiva.