Art. 12 
 
 
                   Procedure per il riconoscimento 
                dei crediti d'imposta alla produzione 
 
  1. Per  richiedere  il  riconoscimento  del  credito  d'imposta,  i
produttori indipendenti devono presentare alla Direzione generale per
il cinema, con riferimento a ciascuna opera audiovisiva: 
    a) in via telematica, la dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta' (Deggendorf), utilizzando  il  modello  predisposto  dalla
Direzione generale per  il  cinema  in  attuazione  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2007; 
    b) la richiesta preventiva, da redigersi su  modelli  predisposti
dalla Direzione generale  per  il  cinema  medesima,  contenente  tra
l'altro: 
      1)   la   richiesta   di   riconoscimento   provvisorio   della
nazionalita' italiana; 
      2) gli elementi necessari per  la  verifica  dell'eleggibilita'
culturale sulla base dei parametri contenuti nella tabella B allegata
al presente decreto; 
      3) il piano di lavorazione  dell'opera  con  indicazione  delle
giornate di ripresa previste; 
      4) il  costo  complessivo,  il  costo  eleggibile  preventivato
dell'opera e il conseguente credito d'imposta teoricamente spettante; 
      5) l'attestazione del possesso della qualifica  di  "produttore
indipendente" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del  presente
decreto; 
  2. Salvo il disposto dell'art. 21, commi 7 e  8,  entro  60  giorni
dalla data di ricezione  della  richiesta  preventiva,  la  Direzione
generale  per  il  cinema  comunica  al  produttore  indipendente  il
riconoscimento  o  il  mancato  riconoscimento   della   nazionalita'
italiana provvisoria, il riconoscimento o il  mancato  riconoscimento
dell'eleggibilita'   culturale   dell'opera    audiovisiva    e    il
riconoscimento o mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico
spettante. In  caso  di  mancato  riconoscimento  della  nazionalita'
italiana provvisoria ovvero dell'eleggibilita' culturale, debitamente
comunicato ai sensi del comma precedente, i  produttori  indipendenti
possono ripresentare la richiesta preventiva non piu' di una volta. 
  3. In caso di opera di durata complessiva inferiore o uguale a  220
minuti, entro un anno dalla  data  di  presentazione  alla  Direzione
generale per il cinema della richiesta preventiva ai sensi del  comma
1, lettera b), del  presente  articolo,  il  produttore  indipendente
consegna presso la Direzione generale per il cinema la copia campione
dell'opera audiovisiva provvista di codice ISAN e copia del contratto
ovvero dei contratti aventi data certa e degli accordi  di  qualunque
natura fra produttore indipendente ed emittente  televisiva  operante
in ambito nazionale ovvero fra produttore indipendente e fornitore di
servizi media  audiovisivi  su  altri  mezzi.  Il  produttore  dovra'
esibire anche i contratti di acquisizione dei  diritti  correttamente
sottoscritti con gli autori delle opere audiovisive. In caso di opere
di durata complessiva superiore  a  220  minuti  il  termine  per  la
consegna presso la Direzione  generale  per  il  cinema  della  copia
campione dell'opera provvista  di  codice  ISAN  e  della  copia  del
contratto avente data certa con l'emittente  televisiva  operante  in
ambito nazionale ovvero fra produttore indipendente  e  fornitore  di
servizi media audiovisivi su altri mezzi e' elevato a due anni  dalla
data di presentazione della richiesta preventiva ai sensi  del  comma
1, lettera b) del presente articolo. In caso di opera in  licenza  di
prodotto la copia del contratto  ovvero  dei  contratti  aventi  data
certa e degli accordi di qualunque natura fra produttore indipendente
ed emittente televisiva  operante  in  ambito  nazionale  ovvero  fra
produttore indipendente e fornitore di servizi media  audiovisivi  su
altri mezzi devono essere consegnati entro 18  mesi  dalla  data  del
deposito della copia campione  dell'opera  audiovisiva  provvista  di
codice ISAN. In caso di opere di animazione, i termini  previsti  nel
presente comma si intendono estesi di ulteriori 12 mesi. 
  4.  Dalla  documentazione  prevista  nel  precedente  comma  devono
potersi evincere in maniera chiara ed univoca: 
    a)  la  titolarita'  dei  diritti  rispettivamente  in  capo   al
produttore indipendente e  in  capo  all'emittente  televisiva  o  al
fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi, in relazione a
ciascuna delle piattaforme di sfruttamento e  diffusione  disponibili
come esemplificato nella tabella D allegata; 
    b) la durata della titolarita' dei diritti e il valore  economico
attribuito a ciascuno di essi. 
  5. Il produttore indipendente presenta  richiesta  definitiva  alla
Direzione generale per il cinema, da redigersi su modelli predisposti
dalla Direzione generale per il cinema  medesima,  entro  il  termine
perentorio  di  180  giorni  dalla  data  della  consegna  presso  la
Direzione generale per il  Cinema  della  copia  campione  dell'opera
audiovisiva provvista di codice ISAN  e  della  copia  del  contratto
ovvero dei contratti aventi data certa e degli accordi,  aventi  data
certa, di qualunque natura fra produttore indipendente  ed  emittente
televisiva  operante  in  ambito  nazionale  ovvero  fra   produttore
indipendente e fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi. 
  6. Nella richiesta definitiva deve essere,  comunque,  specificato,
per ciascuna opera audiovisiva: 
    a)  il  costo  complessivo  dell'opera  audiovisiva  e  il  costo
eleggibile, con attestazione di effettivita' delle  spese  sostenute,
rilasciata  dal  presidente  del  collegio  sindacale  ovvero  da  un
revisore contabile o da  un  professionista  iscritto  nell'albo  dei
revisori  contabili,  dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti
contabili, dei periti commerciali o  in  quello  dei  consulenti  del
lavoro,  conforme  al  modello  pubblicato  on-line  sul  sito  della
Direzione generale per il cinema; 
    b) il numero totale di  giornate  di  ripresa  ed  il  numero  di
giornate di ripresa sul territorio italiano; 
    c) l'ammontare del credito  d'imposta  maturato  dall'impresa  di
produzione e quello gia' utilizzato, nonche' il  mese  dal  quale  e'
inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta; 
    d) l'ammontare delle spese sostenute all'estero con l'indicazione
di eventuali agevolazioni fruite; 
  7. Nel caso di produzioni associate, gli obblighi di  presentazione
della dichiarazione sostitutiva, della richiesta preventiva  e  della
richiesta definitiva sono a carico di ciascun produttore indipendente
associato;  e'  altresi'  ammessa  la  presentazione   congiunta   di
dichiarazione,   richiesta   preventiva   e   richiesta    definitiva
sottoscritte da tutti i produttori associati. 
  8.  Entro  60  giorni  dalla  data  di  ricezione  della  richiesta
definitiva,  la  Direzione  generale  per  il  cinema   comunica   al
produttore indipendente l'importo del credito riconosciuto e maturato
sulla base delle spese effettivamente sostenute. Il credito d'imposta
e' calcolato sulla base dei costi eleggibili indicati  e  certificati
ai sensi del precedente comma 6. Nel  caso  in  cui  l'ammontare  dei
costi eleggibili indicati nella richiesta definitiva ecceda di  oltre
il 10% l'ammontare dei  costi  eleggibili  indicati  nella  richiesta
preventiva, il  credito  d'imposta  verra'  attribuito  in  relazione
all'ammontare  dei  costi   eleggibili   indicati   nella   richiesta
preventiva maggiorati comunque non oltre del 10%. 
  9. Le disposizioni previste nell'ultimo periodo precedente comma  8
possono  essere  derogate  per  comprovate   sopravvenute   modifiche
sostanziali  nella  struttura  produttiva  dell'opera  a  seguito  di
apposita richiesta da  presentare  alla  Direzione  generale  per  il
cinema contestualmente alla richiesta definitiva di cui al precedente
comma 6, ovvero per cause derivanti da  forza  maggiore  connesse  ad
eventi  imprevedibili  di  carattere  generale  non  connessi  e  non
collegati alla specifica produzione audiovisiva.