Art. 13 
 
 
          Fruizione e riconoscimento definitivo del credito 
 
  1. Il diritto all'utilizzo del credito d'imposta matura  a  partire
dal mese successivo a quello in cui sono soddisfatti congiuntamente i
seguenti requisiti: 
    a) in relazione alle spese eleggibili,  esse  sono  sostenute  ai
sensi dell'art. 109 del T.U.I.R. ed e' avvenuto l'effettivo pagamento
delle medesime; in deroga a quanto previsto nel  periodo  precedente,
le prestazioni rese dal  regista,  dagli  attori,  dagli  autori  del
commento musicale, della fotografia, della scenografia, dei costumi e
del  montaggio,   se   non   ultimate,   si   considerano   sostenute
proporzionalmente alle giornate di ripresa del mese rispetto a quelle
complessivamente previste sul territorio italiano; 
    b) in relazione all'opera audiovisiva, la Direzione generale  per
il  cinema  abbia  comunicato  il  riconoscimento  provvisorio  della
nazionalita'  italiana   e   il   riconoscimento   dell'eleggibilita'
culturale e riconoscimento del credito d'imposta  teorico  spettante.
Il definitivo  riconoscimento  del  credito  d'imposta,  fatto  salvo
quanto  previsto  nel  precedente  comma  1,  e'  stabilito  con   la
comunicazione  della  Direzione  Generale  per  il  cinema   prevista
nell'art. 12, comma 8, del presente decreto.