Art. 13 Fruizione e riconoscimento definitivo del credito 1. Il diritto all'utilizzo del credito d'imposta matura a partire dal mese successivo a quello in cui sono soddisfatti congiuntamente i seguenti requisiti: a) in relazione alle spese eleggibili, esse sono sostenute ai sensi dell'art. 109 del T.U.I.R. ed e' avvenuto l'effettivo pagamento delle medesime; in deroga a quanto previsto nel periodo precedente, le prestazioni rese dal regista, dagli attori, dagli autori del commento musicale, della fotografia, della scenografia, dei costumi e del montaggio, se non ultimate, si considerano sostenute proporzionalmente alle giornate di ripresa del mese rispetto a quelle complessivamente previste sul territorio italiano; b) in relazione all'opera audiovisiva, la Direzione generale per il cinema abbia comunicato il riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana e il riconoscimento dell'eleggibilita' culturale e riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante. Il definitivo riconoscimento del credito d'imposta, fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 1, e' stabilito con la comunicazione della Direzione Generale per il cinema prevista nell'art. 12, comma 8, del presente decreto.