Art. 15 Revoche e decadenze 1. Fatto salvo quanto gia' previsto in altri articoli del presente decreto, il beneficio del credito d'imposta di cui al presente capo, spettante ai produttori indipendenti, decade ed e' revocato qualora non venga riconosciuto all'opera audiovisiva, in via definitiva, il requisito della nazionalita' italiana o dell'eleggibilita' culturale o nel caso in cui non sussista il requisito di "produttore indipendente" o non venga rispettato il vincolo di territorializzazione delle spese di cui al precedente art. 8, comma 3. In tal caso, si provvede anche al recupero della somma eventualmente e indebitamente gia' fruita ovvero della somma fruita in misura eccedente all'importo riconosciuto con la comunicazione della Direzione generale per il cinema prevista nel precedente art. 12, comma 8. 2. Il credito d'imposta e' revocato all'impresa di produzione alla quale e' subentrata altra impresa di produzione. L'impresa subentrante e' abilitata a presentare, a suo nome, le comunicazioni e le istanze di cui all'art. 12 del presente decreto entro trenta giorni dal subentro. In tal caso sono considerati eleggibili, a condizione che sussistano di tutti gli altri requisti previsti nel presente decreto, i soli costi sostenuti in data successiva alla data del subentro con esclusione di eventuali costi riaddebitati dal subentrato al subentrante.