Art. 15 
 
 
                         Revoche e decadenze 
 
  1. Fatto salvo quanto gia' previsto in altri articoli del  presente
decreto, il beneficio del credito d'imposta di cui al presente  capo,
spettante ai produttori indipendenti, decade ed e'  revocato  qualora
non venga riconosciuto all'opera audiovisiva, in via  definitiva,  il
requisito della nazionalita' italiana o dell'eleggibilita'  culturale
o  nel  caso  in  cui  non  sussista  il  requisito  di   "produttore
indipendente"   o   non    venga    rispettato    il    vincolo    di
territorializzazione delle spese di cui al precedente art.  8,  comma
3.  In  tal  caso,  si  provvede  anche  al  recupero   della   somma
eventualmente e indebitamente gia' fruita ovvero della  somma  fruita
in misura eccedente all'importo  riconosciuto  con  la  comunicazione
della Direzione generale per il cinema prevista nel  precedente  art.
12, comma 8. 
  2. Il credito d'imposta e' revocato all'impresa di produzione  alla
quale  e'  subentrata  altra   impresa   di   produzione.   L'impresa
subentrante e' abilitata a presentare, a suo nome, le comunicazioni e
le istanze di cui all'art.  12  del  presente  decreto  entro  trenta
giorni dal subentro. In  tal  caso  sono  considerati  eleggibili,  a
condizione che sussistano di tutti gli altri  requisti  previsti  nel
presente decreto, i soli costi sostenuti in data successiva alla data
del subentro con  esclusione  di  eventuali  costi  riaddebitati  dal
subentrato al subentrante.