Art. 19 Coperture assicurative 1. A pena di decadenza dai benefici del presente decreto, le imprese devono prevedere, per l'opera audiovisiva oggetto del beneficio, in presenza delle concrete condizioni di rischio, le seguenti forme di copertura assicurativa: danni alla pellicola o al supporto digitale (negative opera audiovisiva), difetti di trattamento di pellicola, meccanici e relativi al supporto digitale (faulty stock), interruzione lavorazione (cast insurance), fermo tecnico (extra expense), infortuni troupe e attori (crew & actors' guild), responsabilita' civile generale e dipendenti (general and employer's liability).