Art. 19 
 
 
                       Coperture assicurative 
 
  1. A pena di  decadenza  dai  benefici  del  presente  decreto,  le
imprese  devono  prevedere,  per  l'opera  audiovisiva  oggetto   del
beneficio, in presenza  delle  concrete  condizioni  di  rischio,  le
seguenti forme di copertura assicurativa: danni alla pellicola  o  al
supporto  digitale   (negative   opera   audiovisiva),   difetti   di
trattamento di pellicola, meccanici e relativi al  supporto  digitale
(faulty stock),  interruzione  lavorazione  (cast  insurance),  fermo
tecnico (extra expense), infortuni troupe e attori  (crew  &  actors'
guild), responsabilita' civile generale  e  dipendenti  (general  and
employer's liability).