Art. 22 
 
 
       Decorrenza credito d'imposta ai produttori audiovisivi 
 
  1. Il credito d'imposta di cui al capo II spetta, a  decorrere  dal
1°  gennaio  2014,  con  riferimento  alle   spese   dei   produttori
audiovisivi per le quali le condizioni previste dall'art. 13, comma 1
del presente  decreto  si  sono  verificate  congiuntamente  in  data
successiva al 1° gennaio 2014.