Art. 22 Decorrenza credito d'imposta ai produttori audiovisivi 1. Il credito d'imposta di cui al capo II spetta, a decorrere dal 1° gennaio 2014, con riferimento alle spese dei produttori audiovisivi per le quali le condizioni previste dall'art. 13, comma 1 del presente decreto si sono verificate congiuntamente in data successiva al 1° gennaio 2014.