Art. 5 Procedimento di riconoscimento della nazionalita' italiana delle opere audiovisive 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti nel presente decreto, i produttori indipendenti presentano alla Direzione generale per il cinema istanza di riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana dell'opera audiovisiva, almeno un giorno prima dell'inizio delle riprese o dell'animazione. 2. Nell'istanza, da presentare in via telematica su apposita modulistica successivamente predisposta dalla Direzione generale per il cinema, il legale rappresentante dell'impresa di produzione audiovisiva attesta il possesso dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana dell'opera audiovisiva e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. I provvedimenti di riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana sono adottati, entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, dal Direttore generale per il cinema. 4. Le imprese di produzione audiovisiva sono tenute a presentare alla Direzione generale per il cinema, entro il termine di 30 giorni dalla data di deposito della copia campione dell'opera audiovisiva provvista di codice ISAN, apposita istanza di riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana dell'opera audiovisiva. Il Direttore generale per il cinema provvede all'emanazione del provvedimento di riconoscimento definitivo della nazionalita' entro i successivi 90 giorni. Le opere audiovisive che abbiano i requisiti previsti nel presente articolo vengono iscritte, all'atto del provvedimento di riconoscimento definitivo, in appositi elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale per il cinema.