Art. 6 Associazioni produttive e coproduzioni con imprese di produzione estere 1. E' riconosciuta la nazionalita' italiana anche alle opere audiovisive realizzate in conformita' con le disposizioni contenute negli accordi internazionali di reciprocita' vigenti nell'ambito delle coproduzioni internazionali audiovisive e cinematografiche. 2. In caso di mancanza di accordo di coproduzione internazionale, puo' essere concessa la nazionalita' italiana ad opere audiovisive, realizzate in associazione produttiva tra imprese italiane aventi i requisiti previsti all'art. 3 del presente decreto e imprese straniere. La quota di proprieta' dei diritti delle imprese italiane non deve essere complessivamente inferiore al 20% e la percentuale relativa alle spese effettivamente e direttamente sostenute delle imprese italiane deve essere almeno pari alla quota di proprieta' dei diritti ed includere in ogni caso i diritti di sfruttamento per il territorio italiano. Le suddette opere devono rispondere ai requisiti di eleggibilita' culturale nei termini e nelle modalita' di cui alla tabella B allegata al presente decreto. 3. Il Direttore generale per il cinema provvede, su istanza dell'impresa di produzione audiovisiva italiana presentata almeno un giorno prima dell'inizio delle riprese o dell'animazione dell'opera audiovisiva, al riconoscimento della nazionalita' italiana provvisoria delle opere audiovisive realizzate secondo le previsioni del presente articolo. 4. Nell'istanza, da presentare in via telematica, il legale rappresentante dell'impresa di produzione audiovisiva italiana attesta il possesso dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 5. I provvedimenti di riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana sono adottati, entro 60 giorni dalla data dell'istanza, dal Direttore generale per il cinema. 6. Le imprese di produzione audiovisiva sono tenute a presentare alla Direzione generale per il Cinema, entro il termine di 30 giorni dalla data di deposito di una copia campione provvista di codice ISAN, apposita istanza di riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana dell'opera audiovisiva. Il Direttore generale per il Cinema provvede all'emazione del provvedimento di riconoscimento definitivo della nazionalita' entro i successivi 90 giorni. Le opere audiovisive che abbiano i requisiti previsti nel presente articolo vengono iscritte, all'atto del provvedimento di riconoscimento definitivo, in appositi elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale per il Cinema.