Art. 6 
 
 
               Associazioni produttive e coproduzioni 
                  con imprese di produzione estere 
 
  1. E'  riconosciuta  la  nazionalita'  italiana  anche  alle  opere
audiovisive realizzate in conformita' con le  disposizioni  contenute
negli accordi  internazionali  di  reciprocita'  vigenti  nell'ambito
delle coproduzioni internazionali audiovisive e cinematografiche. 
  2. In caso di mancanza di accordo di  coproduzione  internazionale,
puo' essere concessa la nazionalita' italiana ad  opere  audiovisive,
realizzate in associazione produttiva tra imprese italiane  aventi  i
requisiti  previsti  all'art.  3  del  presente  decreto  e   imprese
straniere. La quota di proprieta' dei diritti delle imprese  italiane
non deve essere complessivamente inferiore al 20%  e  la  percentuale
relativa alle spese effettivamente  e  direttamente  sostenute  delle
imprese italiane deve essere almeno pari alla quota di proprieta' dei
diritti ed includere in ogni caso i diritti di  sfruttamento  per  il
territorio italiano. Le suddette opere devono rispondere ai requisiti
di eleggibilita' culturale nei termini e nelle modalita' di cui  alla
tabella B allegata al presente decreto. 
  3. Il  Direttore  generale  per  il  cinema  provvede,  su  istanza
dell'impresa di produzione audiovisiva italiana presentata almeno  un
giorno prima dell'inizio delle riprese o  dell'animazione  dell'opera
audiovisiva,   al   riconoscimento   della   nazionalita'    italiana
provvisoria delle opere audiovisive realizzate secondo le  previsioni
del presente articolo. 
  4.  Nell'istanza,  da  presentare  in  via  telematica,  il  legale
rappresentante  dell'impresa  di  produzione   audiovisiva   italiana
attesta il possesso dei requisiti per il  riconoscimento  provvisorio
della nazionalita' italiana e  dichiara  l'osservanza  dei  contratti
collettivi nazionali di lavoro di  categoria  e  dei  relativi  oneri
sociali, ai sensi dell'art.  46  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  5. I provvedimenti di riconoscimento provvisorio della nazionalita'
italiana sono adottati, entro 60 giorni dalla data dell'istanza,  dal
Direttore generale per il cinema. 
  6. Le imprese di produzione audiovisiva sono  tenute  a  presentare
alla Direzione generale per il Cinema, entro il termine di 30  giorni
dalla data di deposito di una  copia  campione  provvista  di  codice
ISAN,   apposita   istanza   di   riconoscimento   definitivo   della
nazionalita' italiana dell'opera audiovisiva. Il  Direttore  generale
per  il   Cinema   provvede   all'emazione   del   provvedimento   di
riconoscimento definitivo della nazionalita' entro  i  successivi  90
giorni. Le opere audiovisive che abbiano  i  requisiti  previsti  nel
presente articolo vengono iscritte,  all'atto  del  provvedimento  di
riconoscimento definitivo, in appositi elenchi informatici  istituiti
presso la Direzione generale per il Cinema.