Art. 7 Titolarita' dei diritti 1. Ai fini dell'ottenimento del credito di imposta, i produttori indipendenti devono detenere i diritti relativi alle opere audiovisive sulle quali sono richiesti i benefici cosi' come previsto all'art. 8, comma 5, legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. La titolarita' dei diritti e' soddisfatta nel caso in cui sussistano tutti i requisiti elencati rispettivamente nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. 2. In caso di opera audiovisiva prevalentemente finanziata, come definita nel precedente art. 2, comma 1, lettera l), e di opera audiovisiva in coproduzione, come definita nel precedente art. 2, comma 1, lettera m): a) le clausole contrattuali in materia di diritti primari e secondari, comprese le eventuali limitazioni temporali, devono essere coerenti con le disposizioni dettate dalla delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni ivi compreso quanto previsto dall'art. 5, comma 2 dell'allegato A alla delibera stessa relativamente al rispetto dei principi di equita' e non discriminazione nei rapporti tra le parti e di autonomia della negoziazione dei singoli diritti al fine di consentire la valorizzazione di ciascuno di essi; b) le quote dei diritti attribuiti ai produttori indipendenti devono rispettare criteri di proporzionalita' con riferimento all'effettivo investimento finanziario del produttore indipendente rispetto al costo complessivo dell'opera audiovisiva; il credito d'imposta riconosciuto in relazione all'opera specifica, qualora e nella misura in cui sia stato effettivamente investito nella medesima opera, e' parte dell'investimento finanziario del produttore indipendente nell'opera audiovisiva; c) i diritti di elaborazione creativa devono appartenere al produttore indipendente in una percentuale non inferiore al rapporto fra apporto finanziario del produttore indipendente e investimento complessivo nell'opera audiovisiva. La quota minima di diritti di elaborazione creativa individuata nel periodo precedente non puo' essere ceduta all'emittente televisiva ovvero ad altro soggetto per un periodo di 6 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto con l'emittente televisiva. E' ammissibile la previsione di un diritto d'opzione a favore dell'emittente televisiva, secondo modalita' e termini stabiliti dalle parti e sulla base di una specifica remunerazione, a condizione che sia altresi' previsto un diritto di prelazione a favore del produttore indipendente per la realizzazione di una o piu' opere derivate dall'opera audiovisiva. 3. In caso di opera audiovisiva in pre-acquisto, come definita nel precedente art. 2, comma 1, lettera n): a) le clausole contrattuali in materia di diritti primari e secondari, comprese le eventuali limitazioni temporali, devono essere coerenti con le disposizioni dettate dalla delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, ivi compreso quanto previsto dall'art. 5, comma 2 dell'allegato A alla delibera stessa relativamente al rispetto dei principi di equita' e non discriminazione nei rapporti tra le parti e di autonomia della negoziazione dei singoli diritti al fine di consentire la valorizzazione di ciascuno di essi; b) i diritti di elaborazione creativa possono essere ceduti all'emittente televisiva in una percentuale non superiore al rapporto fra il prezzo riconosciuto dall'emittente televisiva e il costo complessivo dell'opera audiovisiva. La quota di diritti di elaborazione creativa, al netto della quota eventualmente riconosciuta all'emittente ai sensi del periodo precedente, non puo' essere ceduta all'emittente televisiva ovvero ad altro soggetto per un periodo di 6 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto con l'emittente televisiva. E' ammissibile la previsione di un diritto d'opzione a favore dell'emittente televisiva, secondo modalita' e termini stabiliti dalle parti e sulla base di una specifica remunerazione, a condizione che sia altresi' previsto un diritto di prelazione a favore del produttore indipendente per la realizzazione di una o piu' opere derivate dall'opera audiovisiva. 4. In caso di opera audiovisiva in licenza di prodotto, come definita nel precedente art. 2, comma 1, lettera o), la detenzione dei diritti primari e secondari e le relative limitazioni temporali devono essere coerenti con le disposizioni dettate dalla delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, ivi compreso quanto previsto dall'art. 5, comma 2 dell'allegato A alla delibera stessa relativamente al rispetto dei principi di equita' e non discriminazione nei rapporti tra le parti e di autonomia della negoziazione dei singoli diritti al fine di consentire la valorizzazione di ciascuno di essi. 5. Per accedere ai benefici previsti nel presente decreto, ai sensi della delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, non sono in ogni caso ammissibili gli accordi fra emittente televisiva e produttore indipendente, diretti a qualificare come diritti primari, come definiti nel precedente art. 2, comma 1, lettera q), la totalita' dei diritti di sfruttamento dell'opera audiovisiva su tutte le reti di comunicazione elettronica sul territorio nazionale.