Art. 3 
 
(( Esercizio  del   credito   a   supporto   delle   esportazioni   e
  dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da  parte  della
  Cassa depositi e prestiti Spa 
 
  1. Al fine di rafforzare l'attivita' della societa' Cassa  depositi
e    prestiti    Spa    a    supporto    delle     esportazioni     e
dell'internazionalizzazione   dell'economia   italiana   e   la   sua
competitivita' rispetto alle altre entita' che operano con le  stesse
finalita'  sui  mercati   internazionali,   la   medesima   societa',
direttamente o tramite  la  societa'  SACE  Spa,  svolge  il  proprio
intervento  anche  attraverso  l'esercizio   del   credito   diretto.
L'attivita' puo'  essere  esercitata  anche  attraverso  una  diversa
societa' controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia. 
  2. All'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, le  parole:  «quando
le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione  della  SACE
s.p.a. o di altro istituto  assicurativo  le  cui  obbligazioni  sono
garantite da uno Stato» sono soppresse. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge  1°
          luglio  2009,  n.  78  (Provvedimenti  anticrisi,   nonche'
          proroga di termini), convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n.  102  e  successive  modificazioni,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 8 (Sistema «export  banca»).  -  1.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze con propri decreti  autorizza
          e disciplina le attivita'  di  Cassa  depositi  e  prestiti
          s.p.a. per dare  vita,  a  condizioni  di  mercato,  ad  un
          sistema integrato di «export banca». A questo fine  tra  le
          operazioni  di  interesse  pubblico  che   possono   essere
          attivate  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  s.p.a.   con
          l'utilizzo dei fondi di cui all' art. 5, comma  7,  lettera
          a),  del  decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni,  rientrano  anche
          le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione  delle
          imprese. Con i medesimi decreti sono stabiliti modalita'  e
          criteri  al   fine   di   consentire   le   operazioni   di
          assicurazione del credito  per  le  esportazioni  da  parte
          della SACE s.p.a. anche in favore  delle  piccole  e  medie
          imprese nazionali.".