Art. 8 
 
Ricorso facoltativo alla provvista  CDP  per  banche  e  intermediari
  finanziari che erogano finanziamenti alle PMI 
 
  1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 4,  del  decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, possono essere riconosciuti alle piccole e  medie
imprese che abbiano ottenuto un finanziamento, compresa la  locazione
finanziaria per le finalita' di cui al comma 1 dello stesso  articolo
2, non necessariamente erogato a  valere  sul  plafond  di  provvista
costituito, per le finalita' di cui all'articolo 3, comma  4-bis  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione  separata  della
Cassa depositi e prestiti. 
  (( 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto,  con  integrazioni  al
decreto di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, sono stabiliti i requisiti, le condizioni di  accesso  e
le modalita' di erogazione dei contributi concedibili  a  fronte  dei
finanziamenti erogati a valere su provvista diversa  dal  plafond  di
cui al comma 1 del presente articolo, nonche' la misura  massima  dei
contributi stessi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa  stabilita
per l'attuazione dell'intervento di cui  al  citato  articolo  2  del
decreto-legge n. 69 del 2013, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 98 del 2013, e successive modificazioni. 
  2-bis. Al fine di favorire l'accesso al  credito  non  bancario  da
parte delle piccole e medie imprese, la garanzia  del  Fondo  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n.  662,  puo'  essere  concessa  anche  in  favore  di  imprese   di
assicurazione per le attivita' di cui all'articolo 114, comma  2-bis,
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, nonche' degli organismi di investimento collettivo del risparmio
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del  testo  unico  di
cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  e  successive
modificazioni, a fronte  di  operazioni  finanziarie  rientranti  tra
quelle ammissibili alla garanzia del medesimo Fondo sulla base  della
vigente normativa nazionale e dell'Unione europea. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.   2   del
          decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  (Disposizioni  urgenti
          per   il   rilancio   dell'economia),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: 
              «Art.  2  (Finanziamenti  per   l'acquisto   di   nuovi
          macchinari, impianti e attrezzature da parte delle  piccole
          e  medie  imprese).  -  1.  Al  fine   di   accrescere   la
          competitivita' dei crediti al sistema produttivo, le micro,
          piccole   e   medie   imprese,   come   individuate   dalla
          Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6  maggio
          2003, possono accedere a finanziamenti e  ai  contributi  a
          tasso  agevolato  per  gli  investimenti,  anche   mediante
          operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti,
          beni  strumentali  di  impresa  e  attrezzature  nuovi   di
          fabbrica ad uso produttivo, nonche' per gli investimenti in
          hardware, in software ed in tecnologie digitali. 
              2. I finanziamenti di cui al  comma  1  sono  concessi,
          entro  il  31  dicembre  2016,   dalle   banche   e   dagli
          intermediari    finanziari    autorizzati     all'esercizio
          dell'attivita' di leasing finanziario, purche' garantiti da
          banche aderenti alla convenzione  di  cui  al  comma  7,  a
          valere su un  plafond  di  provvista,  costituito,  per  le
          finalita'  di  cui  all'   art.   3,   comma   4-bis,   del
          decreto-legge 10 febbraio 2009,  n.  5  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , presso la
          gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A.,  per
          l'importo massimo di cui al comma 8. 
              3. I finanziamenti di  cui  al  comma  1  hanno  durata
          massima di 5 anni dalla data di  stipula  del  contratto  e
          sono  accordati  per  un  valore  massimo  complessivo  non
          superiore  a  2  milioni  di  euro  per  ciascuna   impresa
          beneficiaria,  anche  frazionato  in  piu'  iniziative   di
          acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino  al
          cento per  cento  dei  costi  ammissibili  individuati  dal
          decreto di cui al comma 5. 
              4. Alle imprese di cui al comma 1  il  Ministero  dello
          sviluppo economico concede un contributo,  rapportato  agli
          interessi calcolati sui finanziamenti di cui  al  comma  2,
          nella misura massima e con le modalita'  stabilite  con  il
          decreto di  cui  al  comma  5.  L'erogazione  del  predetto
          contributo e' effettuata in piu' quote determinate  con  il
          medesimo decreto. I contributi sono concessi  nel  rispetto
          della disciplina comunitaria applicabile e,  comunque,  nei
          limiti dell'autorizzazione di spesa  di  cui  al  comma  8,
          secondo periodo. 
              5. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          sono stabiliti i requisiti e le condizioni  di  accesso  ai
          contributi di cui al presente articolo, la  misura  massima
          di cui  al  comma  4  e  le  modalita'  di  erogazione  dei
          contributi medesimi, le  relative  attivita'  di  controllo
          nonche' le modalita' di raccordo con  il  finanziamento  di
          cui al comma 2. 
              6. I finanziamenti di cui al  comma  1  possono  essere
          assistiti dalla garanzia  del  Fondo  di  garanzia  per  le
          piccole e medie imprese di cui  all'  art.  2,  comma  100,
          lettera a), della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  nella
          misura  massima  dell'80  per  cento   dell'ammontare   del
          finanziamento. In tali  casi,  ai  fini  dell'accesso  alla
          garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito
          creditizio   dell'impresa,   in   deroga    alle    vigenti
          disposizioni  sul  Fondo  di  garanzia,  e'  demandata   al
          soggetto richiedente, nel rispetto  di  limiti  massimi  di
          rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati  in  termini
          di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto
          individua  altresi'  le  condizioni   e   i   termini   per
          l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri
          interventi  del  Fondo  di  garanzia,  nel  rispetto  delle
          autorizzazioni di spesa vigenti per  la  concessione  delle
          garanzie del citato Fondo. 
              7.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo, il Ministero dello  sviluppo  economico,
          sentito  il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,
          l'Associazione  Bancaria  Italiana  e  Cassa   depositi   e
          prestiti  S.p.A.  stipulano  una  o  piu'  convenzioni,  in
          relazione agli aspetti di competenza, per  la  definizione,
          in particolare: 
              a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione  alle
          banche e agli intermediari di cui al comma 2 del plafond di
          provvista di cui al  comma  2,  anche  mediante  meccanismi
          premiali che favoriscano il piu'  efficace  utilizzo  delle
          risorse; 
              b) dei contratti tipo di finanziamento  e  di  cessione
          del credito in  garanzia  per  l'utilizzo  da  parte  delle
          banche e  degli  intermediari  di  cui  al  comma  2  della
          provvista di cui al comma 2; 
              c)  delle  attivita'  informative,  di  monitoraggio  e
          rendicontazione che devono essere  svolte  dalle  banche  e
          dagli  intermediari  di  cui  al  comma  2  aderenti   alla
          convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza
          sulle misure previste dal presente articolo. 
              8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al  comma
          1 e' di 2,5 miliardi di  euro  incrementabili,  sulla  base
          delle  risorse  disponibili  ovvero   che   si   renderanno
          disponibili con successivi provvedimenti legislativi,  fino
          al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo  gli  esiti
          del   monitoraggio   sull'andamento    dei    finanziamenti
          effettuato  dalla  Cassa  depositi   e   prestiti   S.p.A.,
          comunicato  trimestralmente  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico ed al Ministero dell'economia  e  delle  finanze.
          Per far fronte agli oneri derivanti dalla  concessione  dei
          contributi di cui al comma 4, e' autorizzata  la  spesa  di
          7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di  euro
          per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021. 
              8-bis. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si
          applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente
          in materia, anche alle piccole e medie imprese  agricole  e
          del settore della pesca. 
              8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi di
          cui al comma 4 si  provvede  a  valere  su  di  un'apposita
          contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile
          di cui all' art. 23, comma 2, del decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto  2012,  n.  134.  Alla  predetta  contabilita'  sono
          versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo  periodo,
          e i  successivi  eventuali  stanziamenti  disposti  per  le
          medesime finalita'.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 4-bis dell'art.
          3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure  urgenti
          a  sostegno  dei  settori  industriali  in  crisi,  nonche'
          disposizioni  in   materia   di   produzione   lattiera   e
          rateizzazione del debito  nel  settore  lattiero-caseario),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33: 
              «Art. 3 (Distretti produttivi e reti di imprese). -  1.
          - 4-ter. (Omissis). 
              4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'art.  5,
          comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  possono  assumere  qualsiasi  forma,  quale
          quella della concessione di finanziamenti, del rilascio  di
          garanzie, dell'assunzione  di  capitale  di  rischio  o  di
          debito, e possono essere realizzate anche  a  favore  delle
          imprese  per  finalita'  di  sostegno   dell'economia.   Le
          predette  operazioni  possono  essere  effettuate  in   via
          diretta ovvero  attraverso  l'intermediazione  di  soggetti
          autorizzati all'esercizio del credito, ad  eccezione  delle
          operazioni a favore delle imprese per finalita' di sostegno
          dell'economia, che possono essere effettuate esclusivamente
          attraverso  l'intermediazione   di   soggetti   autorizzati
          all'esercizio   del   credito   nonche'    attraverso    la
          sottoscrizione di fondi comuni di investimento  gestiti  da
          una societa' di gestione collettiva del  risparmio  di  cui
          all' art. 33 del testo unico di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58 , e  successive  modificazioni,  il
          cui oggetto sociale realizza uno o piu' fini  istituzionali
          della  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa.   Lo   Stato   e'
          autorizzato  a  sottoscrivere,  per  l'anno  2010,  fino  a
          500.000 euro di quote di societa' di gestione del risparmio
          finalizzate  a  gestire  fondi   comuni   di   investimento
          mobiliare  di   tipo   chiuso   riservati   a   investitori
          qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli  del
          rafforzamento  patrimoniale   e   dell'aggregazione   delle
          imprese di minore dimensione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 100 dell'art. 2
          della  legge  23  dicembre  1996,   n.   662   (Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica): 
              «100. Nell'ambito delle risorse di  cui  al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
              a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
          per il finanziamento di un  fondo  di  garanzia  costituito
          presso  il  Mediocredito  Centrale  Spa   allo   scopo   di
          assicurare una parziale assicurazione ai  crediti  concessi
          dagli istituti di credito a favore delle  piccole  e  medie
          imprese; 
              b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
          per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
          presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964,  n.
          1068  .  Nell'ambito  delle  risorse  che   si   renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all' art. 1 della legge  del  23  gennaio
          1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio  1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di cui all' art.  17,
          comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2-bis dell'art.
          114 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              «Art. 114 (Norme finali). - 1 - 2. (Omissis). 
              2-bis.  Non  configura  esercizio  nei  confronti   del
          pubblico dell'attivita'  di  concessione  di  finanziamenti
          sotto qualsiasi forma l'operativita', diversa dal  rilascio
          di garanzie, effettuata  esclusivamente  nei  confronti  di
          soggetti   diversi   dalle   persone   fisiche   e    dalle
          microimprese,  come  definite  dall'art.  2,  paragrafo  1,
          dell'allegato  alla   raccomandazione   2003/361/CE   della
          Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese
          di  assicurazione  italiane  e  di  Sace  entro  i   limiti
          stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209
          , come modificato dalla presente legge,  e  dalle  relative
          disposizioni attuative emanate dall'IVASS.  I  soggetti  di
          cui al comma 2-bis inviano  alla  Banca  d'Italia,  con  le
          modalita' e nei termini da essa stabiliti, le  segnalazioni
          periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto, e
          partecipano alla centrale dei Rischi della Banca  d'Italia,
          secondo quanto stabilito dalla  Banca  d'Italia.  La  Banca
          d'Italia puo'  prevedere  che  l'invio  delle  segnalazioni
          periodiche e di  ogni  altro  dato  e  documento  richiesto
          nonche'  la  partecipazione  alla   centrale   dei   rischi
          avvengano  per  il  tramite  di   banche   e   intermediari
          finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106.». 
              - Per il riferimento al testo del comma 1  dell'art.  1
          del decreto legislativo n. 58 del 1998 si veda  nelle  note
          all'art. 4.