Art. 2 
 
 
                               Deroghe 
 
  1. Per l'isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, comma  2,
sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli: 
    a) Veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti,  secondo
le risultanze degli atti anagrafici,  con  esclusione  delle  persone
dimoranti ovvero domiciliate nel comune dell'isola del Giglio; 
    b) veicoli appartenenti a  persone  non  residenti  iscritte  nei
ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana  che  autocertificano
tale condizione ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni; 
    c) veicoli  i  cui  proprietari,  non  residenti,  trascorreranno
almeno cinque  giorni  sull'isola  e  caravan  e  autocaravan  i  cui
proprietari trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro  giorni
nell'unico campeggio esistente  nell'isola.  Durante  il  periodo  di
vigenza dei divieti,  i  proprietari  dovranno  esibire  allo  sbarco
sull'isola   ed   a   richiesta   degli    organi    di    controllo,
un'autocertificazione, da  conservare  all'interno  del  veicolo  per
tutto il periodo di soggiorno, nella quale dovranno essere  riportati
i dati del veicolo (targa ed intestatario), i  dati  del  dichiarante
(dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale) ed i  dati  del  datore
dell'alloggio (nome esercizio, localita' e periodo del soggiorno); 
    d) veicoli con targa estera; 
    e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto
con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'Isola; 
    f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e
antincendio; 
    g) veicoli  al  servizio  di  persone  invalide,  purche'  muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art.  381  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  e  successive
modifiche ed integrazioni, rilasciato  da  una  competente  autorita'
italiana o estera. 
  2. Per l'isola di Giannutri, nel periodo di cui all'art.  1,  comma
3, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli: 
    a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti,  secondo
le risultanze degli atti anagrafici,  con  esclusione  delle  persone
dimoranti ovvero  domiciliate  nel  Comune  di  isola  del  Giglio  -
frazione isola di Giannutri; 
    b) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi  di  polizia
ed antincendio; 
    c) veicoli  al  servizio  di  persone  invalide,  purche'  muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art.  381  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  e  successive
modifiche ed integrazioni, rilasciato  da  una  competente  autorita'
italiana o estera; 
    d) veicoli adibiti al recupero dei  R.S.U.,  e  al  trasporto  di
materiali classificati rifiuti speciali; 
    e)   veicoli   adibiti   all'approvvigionamento   idrico,    alla
manutenzione  dell'acquedotto  e  della  rete  fognaria,  nonche'  al
trasporto di gasolio per centrale elettrica.