Art. 2 
 
 
                               Deroghe 
 
  Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto  i  seguenti
veicoli: 
    a) autoveicoli, motoveicoli e  ciclomotori  con  targa  estera  e
autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprieta' di soggetti  non
residenti nella  regione  Campania,  sempre  che  siano  condotti  da
persone non residenti in alcun  comune  della  Campania  che  possono
sbarcare e circolare sull'isola solo  per  raggiungere  il  luogo  di
destinazione. Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo  o
in parcheggi privati; 
    b)  autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori   appartenenti   ai
proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che,  pur
non essendo residenti, risultino iscritti nei  ruoli  comunali  della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi  urbani,  e  che  possono
sbarcare  e  circolare  sull'isola  per  raggiungere  il   luogo   di
destinazione. Per il libero transito sull'isola, dovranno munirsi  di
specifico abbonamento alle aree di sosta in  concessione  ed  esporre
apposito contrassegno; 
    c) veicoli noleggiati e condotti da persone che hanno la  propria
residenza nel comune di Procida; 
    d)  autoambulanze,  veicoli  delle  forze  dell'ordine,   veicoli
tecnici delle aziende  erogatrici  di  pubblici  servizi  nell'isola,
carri funebri e veicoli al seguito,  e  autoveicoli  appartenenti  al
servizio ecologico dell'Amministrazione provinciale e regionale; 
    e)  autoveicoli  che   trasportano   invalidi,   purche'   muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art.  381  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495  e  successive
modifiche ed integrazioni, rilasciato  da  una  competente  autorita'
italiana o estera; 
    f) veicoli  appartenenti  a  ditte  che  lavorano  sull'isola  di
Procida, nonche'  autoveicoli  che  trasportano  artisti  e  relative
attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo  di  interesse
pubblico o anche in forma privata, previa  autorizzazione  rilasciata
di volta in volta dall'Amministrazione comunale; 
    g)  autovetture  trainanti  caravan  o  carrelli  tenda,  nonche'
autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per  tutto  il
periodo di divieto  di  cui  all'art.  1,  nel  punto  in  cui  hanno
effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco; 
    h) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari di  massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5  t,  ad  eccezione  di
quelli diretti al rifornimento degli esercizi commerciali; 
    i) veicoli adibiti al trasporto di cose di  massa  complessiva  a
pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai giorni feriali dal
lunedi' al venerdi'; 
    j) autoveicoli di servizio per il trasporto  di  attrezzature  in
uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC,
della ASL e veicoli elettrici.