Art. 5 
 
  Il  giorno  24  marzo  2015  la  Banca   d'Italia   ricevera'   dai
coordinatori del consorzio di collocamento l'importo  determinato  in
base al prezzo di emissione,  di  cui  all'art.  1  (al  netto  della
commissione  di  collocamento)  unitamente  al  rateo  di   interesse
calcolato al tasso del 1,65% annuo lordo, per 23 giorni. A tal  fine,
la Banca d'Italia provvedera' ad inserire  le  relative  partite  nel
servizio di compensazione e liquidazione  «Express  II»,  con  valuta
pari al giorno di regolamento. 
  In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente
decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. 
  Il medesimo giorno 24 marzo 2015 la Banca  d'Italia  provvedera'  a
versare il suddetto importo, nonche'  l'importo  corrispondente  alla
commissione di collocamento di cui al  medesimo  art.  1,  presso  la
Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato,  con  valuta
stesso giorno. 
  L'importo  della  suddetta  commissione  sara'  scritturato   dalla
sezione di Roma della  Tesoreria  provinciale  fra  i  «pagamenti  da
regolare». 
  A fronte di tali versamenti, la Sezione  di  Roma  della  Tesoreria
provinciale dello Stato rilascera' quietanze di entrata  al  bilancio
dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unita' di voto
parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al  netto  ricavo
dell'emissione,  ed  al  capitolo  3240,  art.  3  (unita'  di   voto
parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse  lordi
dovuti. 
  L'onere  relativo  al  pagamento  della  suddetta  commissione   di
collocamento  fara'  carico  al  capitolo  2242   (unita'   di   voto
parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato  di  previsione
della spesa del Ministero dell'Economia e delle  Finanze  per  l'anno
finanziario 2015.