Art. 2 Uffici dirigenziali non generali delle Direzioni generali 1. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero sono quelli individuati nell'allegato 1 al presente decreto. 2. Agli uffici dell'Amministrazione centrale possono essere altresi' assegnati dirigenti con funzioni ispettive, nonche' di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 3. I dipartimenti e le direzioni generali dell'Amministrazione centrale del Ministero sono organizzati in unita' dirigenziali, secondo l'articolazione e con le attribuzioni indicate negli allegati 2, 3 e 4. 4. Ciascun ufficio dirigenziale non generale, ove non prevista la costituzione di appositi uffici, provvede, nelle materie di propria competenza, alla gestione del contenzioso, al monitoraggio e coordinamento della normativa, al supporto all'istruttoria di atti normativi e di atti di sindacato ispettivo parlamentare, nonche' all'istruttoria e alla redazione di provvedimenti di rilevanza generale. 5. Il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca assicura il supporto agli organismi previsti dalla normativa in materia di universita', alta formazione e ricerca, di cui all'allegato 5.