Art. 2 
 
 
      Uffici dirigenziali non generali delle Direzioni generali 
 
  1.   Gli   uffici   dirigenziali   di    livello    non    generale
dell'Amministrazione centrale del Ministero sono  quelli  individuati
nell'allegato 1 al presente decreto. 
  2.  Agli  uffici  dell'Amministrazione  centrale   possono   essere
altresi' assegnati  dirigenti  con  funzioni  ispettive,  nonche'  di
consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 19,  comma  10,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni. 
  3. I dipartimenti  e  le  direzioni  generali  dell'Amministrazione
centrale del  Ministero  sono  organizzati  in  unita'  dirigenziali,
secondo l'articolazione e con le attribuzioni indicate negli allegati
2, 3 e 4. 
  4. Ciascun ufficio dirigenziale non generale, ove non  prevista  la
costituzione di appositi uffici, provvede, nelle materie  di  propria
competenza,  alla  gestione  del  contenzioso,  al   monitoraggio   e
coordinamento della normativa, al supporto  all'istruttoria  di  atti
normativi e di atti  di  sindacato  ispettivo  parlamentare,  nonche'
all'istruttoria  e  alla  redazione  di  provvedimenti  di  rilevanza
generale. 
  5. Il Dipartimento per la formazione superiore  e  per  la  ricerca
assicura il supporto  agli  organismi  previsti  dalla  normativa  in
materia  di  universita',  alta  formazione   e   ricerca,   di   cui
all'allegato 5.