Art. 5 
 
 
                     Uffici scolastici regionali 
 
  1. Il titolare di  ciascun  Ufficio  scolastico  regionale,  previa
informativa alle organizzazioni sindacali di  categoria,  formula  la
proposta per la definizione organizzativa e dei compiti degli  uffici
di livello dirigenziale  non  generale,  ai  fini  dell'adozione  del
decreto ministeriale di cui all'art. 8, comma 8, del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  98  del
2014, nel limite di organico complessivo di 141  unita',  secondo  la
ripartizione numerica di cui all'allegato 7.