ALLEGATO al Decreto Ministeriale Linee Guida per la verifica di assoggettabilita' a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 ) 1. Finalita' e ambito di applicazione. Le presenti linee guida forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA (art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (art. 4, allegato II, allegato III). Le linee guida integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie gia' stabilite nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per le diverse categorie progettuali, individuando ulteriori criteri contenuti nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell'identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilita' a VIA. L'applicazione di tali ulteriori criteri comportera' una riduzione percentuale delle soglie dimensionali gia' fissate nel citato allegato IV, ove presenti, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull'ambiente. Le linee guida sono rivolte sia alle autorita' cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita' per i progetti dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 (regioni e province autonome, ovvero enti locali), sia ai soggetti proponenti. 2. Riferimenti normativi. La verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale (c.d. «screening») e' la procedura finalizzata a valutare se un progetto puo' determinare impatti negativi significativi sull'ambiente e se, pertanto, debba essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale. La direttiva 2011/92/UE (direttiva VIA) prevede un preciso obbligo per gli Stati membri di assoggettare a VIA non solo i progetti elencati nell'allegato I della direttiva, ma anche i progetti elencati nell'allegato II della direttiva VIA, qualora, all'esito della procedura di verifica, l'autorita' competente determini che tali progetti possono causare effetti negativi significativi sull'ambiente. Tale verifica deve essere effettuata tenendo conto dei pertinenti criteri di selezione riportati nell'allegato III della direttiva VIA e trasposti integralmente nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006. La parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, attraverso il combinato disposto degli articoli 5, 6, 19 e 20, disciplina l'ambito di applicazione e le modalita' di svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale. In particolare, all'art. 5, comma 1, lettera m), e' stabilita la definizione di verifica di assoggettabilita', ovvero la procedura «attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se i progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente»: tale disposizione definisce compiutamente la finalita' della procedura. L'ambito di applicazione e le relative competenze per la procedura di verifica di assoggettabilita' sono stabilite negli articoli 6, comma 7, 19, comma 1, e 20: per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, la verifica di assoggettabilita' e' attribuita alla competenza delle regioni e delle province autonome. 3. Indirizzi metodologici generali. Nella normativa nazionale il meccanismo della fissazione delle soglie dei progetti dell'allegato IV e' stato effettuato, in relazione alla specifica tipologia progettuale, sulla base di alcuni dei criteri dell'allegato III della direttiva VIA e dell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, rappresentati da: 1 - Caratteristiche dei progetti. Nell'utilizzo del criterio «dimensione del progetto», che coincide con la soglia dimensionale fissata, si e' tenuto conto delle altre caratteristiche progettuali che sono direttamente relazionabili alla sua «dimensione» (es.: superficie, capacita' produttiva), quali l'utilizzazione di risorse naturali, la produzione di rifiuti, il potenziale inquinamento ambientale connesso alla realizzazione e all'esercizio dell'opera. 2 - Localizzazione dei progetti. Molte delle tipologie progettuali dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 risultano, per le loro intrinseche caratteristiche progettuali e funzionali, localizzate in specifici contesti ambientali e territoriali. Conseguentemente, i criteri localizzativi sono stati tenuti in considerazione nel fissare le soglie non in maniera generalizzata ma ove ritenuti pertinenti per la specifica tipologia progettuale e in funzione dell'effettivo rapporto tra le caratteristiche del progetto ed il relativo contesto localizzativo (es.: porti in «zone costiere», piste da sci in «zone montuose»). Si rileva, inoltre, che per le aree naturali protette designate ai sensi della legge n. 394/1991 e' previsto un rigoroso regime di tutela che impone l'assoggettamento obbligatorio a VIA per i progetti ricadenti, anche parzialmente, in tali zone. 3 - Caratteristiche dell'impatto potenziale. Tali criteri, come specificato nell'allegato III della direttiva VIA e nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, discendono dall'interazione delle caratteristiche del progetto (criteri di cui al punto 1) e delle aree in cui e' localizzato (criteri di cui al punto 2) di cui si e' gia' tenuto conto, direttamente o indirettamente, per fissare le soglie. Con specifico riferimento al criterio «natura transfrontaliera dell'impatto», si rileva che per i progetti dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 non e' prevista l'applicazione della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Espoo, 25 febbraio 1991), in quanto le relative disposizioni si applicano limitatamente alle attivita' assoggettate alla procedura di VIA obbligatoria (progetti elencati negli allegati II e III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006). Per cio' che concerne i potenziali «impatti ambientali interregionali» relativi a progetti localizzati sul territorio di regioni confinanti o che possano determinare impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, gli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 152/2006 individuano idonee procedure di valutazione e autorizzazione d'intesa tra le autorita' territorialmente competenti. Fatte salve le soglie gia' stabilite nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e i criteri utilizzati per la loro fissazione, e' necessario provvedere all'integrazione di tali criteri con i seguenti ulteriori criteri contenuti nell'allegato III della direttiva VIA e nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di individuare i progetti da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA: 1. Caratteristiche dei progetti: cumulo con altri progetti; rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate. 2. Localizzazione dei progetti: deve essere considerata la sensibilita' ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare: della capacita' di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone: a) zone umide; b) zone costiere; c) zone montuose o forestali; d) riserve e parchi naturali; e) zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale; zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE; f) zone nelle quali gli standard di qualita' ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono gia' stati superati; g) zone a forte densita' demografica; h) zone di importanza storica, culturale o archeologica. Attraverso l'integrazione dei criteri per la fissazione delle soglie e quindi considerando tutti i criteri di selezione definiti nell'allegato III della direttiva VIA, si adempie alle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 3, della medesima, che impongono agli Stati membri, in sede di fissazione delle soglie o dei criteri, di tenere conto dei rilevanti criteri di selezione definiti nell'allegato III della direttiva VIA. 4. Criteri specifici. 4.1. Cumulo con altri progetti. Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare: la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione: appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali; per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per la specifica categoria progettuale. L'ambito territoriale e' definito dalle autorita' regionali competenti in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi, con le modalita' previste al paragrafo 6 delle presenti linee guida. Qualora le autorita' regionali competenti non provvedano diversamente, motivando le diverse scelte operate, l'ambito territoriale e' definito da: una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato); una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto). Le autorita' competenti provvedono a rendere disponibili ai soggetti proponenti le informazioni sui progetti autorizzati secondo le modalita' piu' opportune a garantire un'agevole fruibilita' delle stesse, senza nuovi oneri a carico del proponente e delle amministrazioni interessate. La sussistenza dell'insieme delle condizioni sopra elencate comporta una riduzione del 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale indicate nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/200. Sono esclusi dall'applicazione del criterio del «cumulo con altri progetti»: i progetti la cui realizzazione sia prevista da un piano o programma gia' sottoposto alla procedura di VAS ed approvato, nel caso in cui nel piano o programma sia stata gia' definita e valutata la localizzazione dei progetti oppure siano stati individuati specifici criteri e condizioni per l'approvazione, l'autorizzazione e la realizzazione degli stessi; i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilita' di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006 e' integrata nella procedura di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del medesimo decreto. La VAS risulta essere, infatti, il contesto procedurale piu' adeguato a una completa e pertinente analisi e valutazione di effetti cumulativi indotti dalla realizzazione di opere e interventi su un determinato territorio. 4.2. Rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate. Qualora per i processi produttivi (materie prime, prodotti, sottoprodotti, prodotti intermedi, residui, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente) siano utilizzate sostanze e/o preparati pericolosi elencati nell'allegato I al decreto legislativo n. 334/1999 in quantitativi superiori alle soglie in esso stabilite, l'impianto e' soggetto agli obblighi previsti dalla normativa per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (art. 8 del decreto legislativo n. 334/1999). Considerata la significativita' dei potenziali impatti sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dai rischi di incidenti, per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, inerenti stabilimenti di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 334/1999, e' prevista una riduzione del 50% delle soglie. 4.3. Localizzazione dei progetti. Per i progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacita' di carico dell'ambiente naturale, le soglie individuate nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 sono ridotte del 50%. Tenendo conto dei criteri localizzativi gia' considerati nella determinazione delle soglie dimensionali definite nell'allegato IV, si riporta nel seguito, per ciascuna tipologia di area sensibile, la definizione, i riferimenti normativi, l'ambito di applicazione, i dati di riferimento e la relativa fonte. 4.3.1. Zone umide. Per zone umide sono da intendersi «le paludi e gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondita', durante la bassa marea, non supera i sei metri» di «importanza internazionale dal punto di vista dell'ecologia, della botanica, della zoologia, della limnologia o dell'idrologia» [art. 1, comma 1, e art. 2, comma 2, della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, e con successivo decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184]. Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV. Dati di riferimento: zone umide di importanza internazionale (Ramsar). Fonte: geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.pcn.minambiente.it). 4.3.2. Zone costiere. Per zone costiere si intendono «i territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; ed i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi» [art. 142, comma 1, lettere a) e b), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004]. Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV esclusi quelli riportati ai punti 1.b), limitatamente agli interventi di iniziale forestazione, 1.e), 3.h), 7.q), 8.h). Dati di riferimento: vincoli di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 142) - Aree di rispetto coste e corpi idrici. Fonte: Sistema informativo territoriale ambientale paesaggistico (SITAP) del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo (http://sitap.beniculturali.it). 4.3.3. Zone montuose e forestali. Per zone montuose si intendono «le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole» [art. 142, comma 1, lettera d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004]. Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV esclusi quelli riportati ai punti 1.b), 7.c), 7.d), 2.m). Dati di riferimento: vincoli di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 142) - Montagne oltre 1600 o 1200 metri. Fonte: Sistema informativo territoriale ambientale paesaggistico (SITAP) del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo (http://sitap.beniculturali.it). Riguardo alle zone forestali, per la definizione di «foresta» (equiparata a «bosco» o «selva»), si rimanda a quanto definito dalle regioni o province autonome in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 227/2001 e, nelle more dell'emanazione delle norme regionali o provinciali di recepimento, alla definizione di cui all'art. 2, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 227/2001 che di seguito si riporta: «i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualita' di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 m² e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresi' assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalita' di difesa idrogeologica del territorio, qualita' dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversita', protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonche' le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 m² che interrompono la continuita' del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufaie coltivate». Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV esclusi quelli riportati al punto 1.b). Dati di riferimento: piano forestale regionale/provinciale; in assenza di piano forestale vedi vincoli di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 142) - Boschi. Fonte: regioni, province autonome; in assenza di piano forestale vedi Sistema informativo territoriale ambientale paesaggistico (SITAP) del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo (http://sitap.beniculturali.it). 4.3.4. Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale. Per riserve e parchi naturali si intendono i parchi nazionali, i parchi naturali regionali e le riserve naturali statali, di interesse regionale e locale istituiti ai sensi della legge n. 394/1991. Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV per i quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 6, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006, e' previsto l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale con riduzione della soglia del 50% stabilita dalle presenti linee guida. Dati di riferimento: Elenco ufficiale aree naturali protette (EUAP). Fonte: geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.pcn.minambiente.it). 4.3.5. Zone protette speciali designate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Per zone protette speciali designate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE si intendono le aree che compongono la rete Natura 2000 e che includono i Siti di importanza comunitaria (SIC) e le Zone di protezione speciale (ZPS) successivamente designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) [direttiva 2009/147/CE, direttiva 92/43/CEE, decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997]. Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV. Dati di riferimento: Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone di protezione speciale (ZPS). Fonte: geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.pcn.minambiente.it). 4.3.6. Zone nelle quali gli standard di qualita' ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono gia' stati superati. Per zone nelle quali gli standard di qualita' ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono gia' stati superati si intendono: per la qualita' dell'aria ambiente, le aree di superamento definite dall'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 155/2010, recante «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa», relative agli inquinanti di cui agli allegati XI e XIII del citato decreto. Ambito di applicazione: si applica ai progetti dell'allegato IV di cui ai punti 1.c), 2.a), al punto 3, limitatamente alle lettere a), b), d), e), l), m), n), o), p), ai punti 4.h) e 4.i), ai punti 5.a), 5.b) e 5.d), al punto 6.a), al punto 7.a), ai punti 7.r) e 7.s), limitatamente agli impianti di incenerimento, ai punti 8.e) e 8.m), qualora producano emissioni significative degli inquinanti oggetto di superamento nelle aree sopra definite. Dati di riferimento: dati di qualita' dell'aria trasmessi dalle regioni e province autonome al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 155/2010. Fonte: regioni, province autonome; per la qualita' delle acque dolci, costiere e marine: le zone di territorio designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola, di cui all'art. 92 del decreto legislativo n. 152/2006 [direttiva 91/676/CEE]. Ambito di applicazione: si applica ai progetti dell'allegato IV di cui ai punti 1.a), 1.c), 1.e). Dati di riferimento: dati di qualita' delle acque superficiali e sotterranee. Fonte: regioni, province autonome, ARPA, APPA. 4.3.7. Zone a forte densita' demografica. Per zone a forte densita' demografica si intendono i centri abitati, cosi' come delimitati dagli strumenti urbanistici comunali, posti all'interno dei territori comunali con densita' superiore a 500 abitanti per km² e popolazione di almeno 50.000 abitanti (EUROSTAT). Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV esclusi quelli riportati ai punti 7.b) e 7.h). Dati di riferimento: densita' abitativa e popolazione nei territori comunali. Fonte: ISTAT (www.istat.it). 4.3.8. Zone di importanza storica, culturale o archeologica. Per zone di importanza storica, culturale o archeologica si intendono gli immobili e le aree di cui all'art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004 dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del medesimo decreto e gli immobili e le aree di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all'art. 10, comma 3, lettera a), del medesimo decreto. Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV. Dati di riferimento: beni culturali, beni paesaggistici. Fonte: vincoli in rete, Sistema informativo territoriale ambientale paesaggistico (SITAP) del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo (http://vincoliinrete.beniculturali.it, http://sitap.beniculturali.it). 5. Effetti dell'applicazione delle linee guida. Qualora sussista almeno una delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri dell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 individuati come rilevanti e pertinenti al paragrafo 4 delle presenti linee guida, le soglie dimensionali, ove previste nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sono ridotte del 50%. La riduzione del 50% delle soglie si applica ai progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, e fa salvo quanto gia' previsto dall'art. 6, comma 6, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006 per i nuovi progetti ricadenti, anche parzialmente, in aree naturali protette come definite dalla legge n. 394/1991. La sussistenza di piu' criteri comporta sempre la riduzione del 50% delle soglie fissate nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006. Le disposizioni contenute nelle presenti linee guida dovranno essere attuate su tutto il territorio nazionale per garantire l'applicazione di criteri omogenei e uniformi a parita' di tipologia progettuale e di condizioni territoriali e ambientali. 6. Modalita' di adeguamento degli ordinamenti regionali alle linee guida. Nell'adeguare alle presenti linee guida i propri ordinamenti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano tengono conto delle peculiarita' ambientali e territoriali, garantendo la coerenza con le linee guida e con quanto disposto dalla direttiva 2011/92/UE. Motivando adeguatamente le scelte operate, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ove ritenuto necessario: declinano la definizione e individuazione delle aree sensibili di cui al paragrafo 4 delle presenti linee guida in base alle specifiche situazioni territoriali, a quanto previsto dalle norme, piani e programmi regionali, nonche' in base alle banche dati ambientali e territoriali disponibili; definiscono criteri relativi al cumulo dei progetti, differenziati per ciascuna tipologia di progetto; riducono ulteriormente le soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 o stabiliscono criteri e condizioni per effettuare direttamente la procedura di VIA per determinate categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali ritenute meritevoli di particolare tutela dagli strumenti normativi di pianificazione e programmazione regionale. Ai fini dell'armonizzazione e del coordinamento delle disposizioni in materia di verifica di assoggettabilita' alla VIA su tutto il territorio nazionale, fermo restando quanto previsto nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, su richiesta della regione o provincia autonoma, tenendo conto delle specifiche peculiarita' ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali dalle stesse individuate: definisce una diversa riduzione percentuale delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 rispetto a quanto previsto dalle presenti linee guida in relazione alla presenza di specifiche norme regionali che, nell'ambito della procedura di autorizzazione dei progetti, garantiscono livelli di tutela ambientale piu' restrittivi di quelli stabiliti dalle norme dell'Unione europea e nazionali nelle aree sensibili individuate al paragrafo 4 delle presenti linee guida; definisce, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al paragrafo 4 delle presenti linee guida, un incremento nella misura massima del 30% delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, garantendo livelli di tutela ambientale complessivamente non inferiori a quelli richiesti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali; definisce criteri o condizioni in base ai quali e' possibile escludere la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e pertanto non e' richiesta la procedura di verifica di assoggettabilita'.