IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus ed, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, che ne prevede l'applicabilita' ai passeggeri che viaggiano con servizi regolari per categorie di passeggeri non determinate il cui punto d'imbarco o sbarco e' situato nel territorio di uno Stato membro e la distanza prevista del servizio e' pari o superiore a 250 km.; Visto il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante: "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus"; Visti, in particolare, l'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, ai cui sensi, salvo quanto previsto all'art. 18, commi 1 e 2, ai servizi regolari, la cui distanza prevista e' pari o superiore a 250 km, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, si applica il regolamento e, in caso di violazione degli obblighi in esso previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto; l'art. 2, lettera n), che definisce la stazione di autobus come la stazione presidiata in cui, secondo un percorso preciso, un servizio regolare prevede una fermata per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri, dotata di strutture, tra le quali il banco dell'accettazione, la sala d'attesa o la biglietteria; l'art. 3, comma 7, in cui si stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indicano le stazioni di autobus che forniscono assistenza a persone con disabilita' o a mobilita' ridotta, ai fini della designazione prevista all'art. 12 del predetto regolamento UE 181/2011 e che al fine di garantire la tutela uniforme dei diritti delle persone con disabilita' e a mobilita' ridotta, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto n. 169, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i criteri e le modalita' in base ai quali sono designate dette stazioni; Ritenuta, pertanto, la necessita' di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal citato art. 3, comma 7, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169; Visti gli articoli 1, comma 5, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"; Considerato che in data 20 marzo 2014 la Commissione europea ha chiarito che e' possibile che l'assistenza in relazione ad alcune soltanto delle forme di disabilita' o mobilita' sia garantita parzialmente, talche' l'assenza di alcune infrastrutture od attrezzature non impedisce la designazione di stazioni di autobus; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 19 febbraio 2015; Decreta: Art. 1 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, sono tenute a fornire assistenza alle persone con disabilita' o mobilita' ridotta le stazioni di autobus presidiate e dotate di almeno una delle seguenti strutture: a) banco dell'accettazione; b) sala d'attesa; c) biglietteria e nelle quali siano previste, quale media giornaliera nell'anno solare precedente a quello di riferimento, non meno di 55 fermate per la salita o la discesa dei passeggeri nei programmi di esercizio di servizi di linea, il cui percorso da un capolinea all'altro e' superiore a 250 km. Qualora le stazioni non dispongano di infrastrutture od attrezzature idonee a garantire l'assistenza in relazione a tutte le forme di disabilita' o a mobilita' ridotta, di tale circostanza si da' atto nel decreto dirigenziale di cui all'art. 2, comma 2, e gli enti di gestione delle stazioni stesse ne danno informazione ai passeggeri. 2. I criteri di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', sentite le regioni e le province autonome. 3. Non sono considerati, ai fini del presente decreto, i luoghi, seppur presidiati ed aventi strutture a supporto dei passeggeri, presso i quali effettuano esclusivamente la sosta gli autobus impiegati in servizi di noleggio con conducente.