Art. 2 
 
  1. Entro novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto, le regioni e le  province  autonome  comunicano
alla  Direzione  Generale   per   il   trasporto   stradale   e   per
l'intermodalita'  le  stazioni  di  autobus  individuate   ai   sensi
dell'art. 1, comma 1. 
  2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di  cui  al  comma  1  e
tenuto conto delle stazioni indicate dalle regioni e  dalle  province
autonome secondo i criteri di cui all'art. 1, comma  1,  con  decreto
del direttore della Direzione generale per il  trasporto  stradale  e
per l'intermodalita' sono designate, ai sensi dell'art. 3,  comma  7,
del decreto legislativo 4 novembre  2014,  n.  169,  le  stazioni  di
autobus  nelle  quali  e'  fornita  assistenza   alle   persone   con
disabilita' o a mobilita' ridotta. Del provvedimento di  designazione
e' data adeguata pubblicita', anche mediante l'utilizzazione di  siti
istituzionali. 
  3. Entro novanta giorni dalla individuazione di nuove stazioni,  le
regioni e le province autonome forniscono le  relative  comunicazioni
di aggiornamento di quanto indicato ai sensi del comma 1. 
  4. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al  comma  3,  il
direttore della Direzione generale per il trasporto  stradale  e  per
l'intermodalita'  provvede  ad  aggiornare  l'elenco  delle  stazioni
designate ai sensi del comma 2. 
  5. Le stazioni di autobus nelle quali non sono previste  almeno  55
fermate per la salita o la discesa dei passeggeri  dotate  di  almeno
una delle strutture di  cui  all'art.  1,  comma  1,  hanno  comunque
facolta'  di  chiedere  di  essere  indicate  tra  le  stazioni   che
forniscono assistenza alle persone  con  disabilita'  o  a  mobilita'
ridotta.