Art. 2 1. Entro novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome comunicano alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' le stazioni di autobus individuate ai sensi dell'art. 1, comma 1. 2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e tenuto conto delle stazioni indicate dalle regioni e dalle province autonome secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 1, con decreto del direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' sono designate, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, le stazioni di autobus nelle quali e' fornita assistenza alle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta. Del provvedimento di designazione e' data adeguata pubblicita', anche mediante l'utilizzazione di siti istituzionali. 3. Entro novanta giorni dalla individuazione di nuove stazioni, le regioni e le province autonome forniscono le relative comunicazioni di aggiornamento di quanto indicato ai sensi del comma 1. 4. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, il direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' provvede ad aggiornare l'elenco delle stazioni designate ai sensi del comma 2. 5. Le stazioni di autobus nelle quali non sono previste almeno 55 fermate per la salita o la discesa dei passeggeri dotate di almeno una delle strutture di cui all'art. 1, comma 1, hanno comunque facolta' di chiedere di essere indicate tra le stazioni che forniscono assistenza alle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta.