Art. 3 
 
  1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE)  n.  181/2011,  nelle
stazioni designate ai sensi del presente decreto,  i  vettori  e  gli
enti  di  gestione  delle  stazioni,  nell'ambito  delle   rispettive
competenze, prestano gratuitamente assistenza,  almeno  nella  misura
specificata nella parte a) dell'allegato I al medesimo  provvedimento
comunitario, alle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta,  nel
rispetto delle condizioni di cui all'art. 14 dello stesso regolamento
(UE) n. 181/2011. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Repubblica
italiana. 
    Roma, 5 marzo 2015 
 
                                                    Il Ministro: Lupi 

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2015 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 1121