Art. 3 1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 181/2011, nelle stazioni designate ai sensi del presente decreto, i vettori e gli enti di gestione delle stazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, prestano gratuitamente assistenza, almeno nella misura specificata nella parte a) dell'allegato I al medesimo provvedimento comunitario, alle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 14 dello stesso regolamento (UE) n. 181/2011. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana. Roma, 5 marzo 2015 Il Ministro: Lupi Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1121