IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
   IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 
                     DEL MINISTERO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo  n.  126  del  10  agosto  2014,
recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42; 
  Visto il comma 15, dell'art. 3, del citato decreto  legislativo  n.
118 del 2011, il  quale  prevede  che  le  modalita'  e  i  tempi  di
copertura  dell'eventuale  maggiore  disavanzo  al  1°  gennaio  2015
rispetto  al  risultato  di  amministrazione  al  31  dicembre  2014,
derivante dalla rideterminazione del risultato di  amministrazione  a
seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui,
sono  definiti  con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno; 
  Visto il comma 16, dell'art. 3, del citato decreto  legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede che  in  attesa  del  decreto  di  cui
all'art. 3, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011,
i criteri e le modalita' di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo
al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato  di  amministrazione  al  31
dicembre 2014, derivante  dalla  rideterminazione  del  risultato  di
amministrazione  a   seguito   dell'attuazione   del   riaccertamento
straordinario dei residui, sono definiti, attraverso un  decreto  del
ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero
dell'interno, previa intesa in sede  di  Conferenza  Unificata.  Tale
decreto si attiene ai seguenti criteri: 
    1) utilizzo di quote accantonate o  destinate  del  risultato  di
amministrazione   per   ridurre   la   quota   del    disavanzo    di
amministrazione; 
    2) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai  fini
del ripiano del disavanzo; 
    3)  individuazione  di  eventuali  altre  misure  finalizzate   a
consentire  un  sostenibile  passaggio  alla   disciplina   contabile
prevista dal presente decreto; 
  Visto il comma 4-bis dell'art. 3, del citato decreto legislativo n.
118 del 2011, il quale prevede che le regioni che  hanno  partecipato
alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito  del  riaccertamento
ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono
al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica
regionale unitaria -  cooperazione  territoriale  non  effettuato  in
occasione  del  riaccertamento  straordinario  effettuato  ai   sensi
dell'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
dicembre 2011, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  285  alla
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011; 
  Visto il comma 17, dell'art. 3, del citato decreto  legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede  che,  nelle  more  dell'adozione  del
decreto di cui al comma 15 del citato decreto legislativo n. 118  del
2011, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui
all'art. 14, commi 2 e 3, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  28  dicembre  2011,  puo'   essere   effettuata   fino
all'esercizio   2042   da   parte   degli   enti   coinvolti    nella
sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento  straordinario
dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte  degli  enti  coinvolti
nella  sperimentazione  che  hanno   effettuato   il   riaccertamento
straordinario dei residui al 1° gennaio 2014; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  6
novembre  2014,  di   esclusione   della   regione   Campania   dalla
sperimentazione, che all'art. 1, comma 4, prevede che le disposizioni
di cui all'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno  2011,
n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto  2014,
n. 126,  si  applicano  alla  regione  Campania  con  riferimento  al
riaccertamento straordinario dei residui effettuato alla data del  31
dicembre 2013 ai fini della predisposizione del rendiconto 2013; 
  Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 26
febbraio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Definizione di maggiore disavanzo 
 
  1. In caso di disavanzo  di  amministrazione  al  1°  gennaio  2015
derivante  dal  riaccertamento  straordinario  dei  residui  di   cui
all'art. 3, comma  7,  del  decreto  legislativo  n.  118  del  2011,
risultante dalla voce «totale parte disponibile» del prospetto di cui
all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011  se  presenta
un importo negativo, per maggiore disavanzo si intende: 
    a) l'importo della voce «totale parte disponibile» del  prospetto
di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, se il
risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede
di rendiconto, e' positivo o pari a 0; 
    b) la differenza algebrica tra la voce «totale parte disponibile»
e  la  voce  «risultato  di  amministrazione  al  31  dicembre   2014
determinato nel rendiconto 2014» del prospetto  di  cui  all'allegato
5/2 al decreto legislativo n.  118  del  2011,  se  il  risultato  di
amministrazione  al  31  dicembre  2014,  determinato  in   sede   di
rendiconto, e' negativo. 
  2.  Per  gli  enti  coinvolti  nella  sperimentazione   che   hanno
effettuato  il   riaccertamento   straordinario   dei   residui   con
riferimento alla data del 1° gennaio 2012 determinando  un  disavanzo
di  amministrazione,  per  maggiore  disavanzo   di   amministrazione
risultante alla data del 1° gennaio 2012, si intende: 
    a) l'importo del disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2012,
determinato dopo avere dato copertura al fondo svalutazione  crediti,
successivamente rinominato fondo crediti di dubbia esigibilita', agli
eventuali ulteriori accantonamenti, e  alle  quote  del  risultato  a
destinazione vincolata, se il  risultato  di  amministrazione  al  31
dicembre 2011, determinato in sede di rendiconto 2011, e' positivo  o
pari a 0; 
    b) la differenza algebrica tra il disavanzo di amministrazione al
1° gennaio 2012, determinato  dopo  avere  dato  copertura  al  fondo
svalutazione crediti, successivamente  rinominato  fondo  crediti  di
dubbia esigibilita', agli eventuali ulteriori accantonamenti, e  alle
quote del risultato a  destinazione  vincolata,  e  il  disavanzo  di
amministrazione  al  31  dicembre  2011,  determinato  in   sede   di
rendiconto 2011, se il risultato di amministrazione  al  31  dicembre
2011, determinato in sede di rendiconto, e' negativo. 
  3.  Per  gli  enti  coinvolti  nella  sperimentazione   che   hanno
effettuato  il   riaccertamento   straordinario   dei   residui   con
riferimento alla data del 31 dicembre 2012 determinando un  disavanzo
di amministrazione, per maggiore disavanzo  di  amministrazione  alla
data del 31 dicembre 2012, si  intende  la  sommatoria  dei  seguenti
importi determinati sulla base delle  risultanze  del  riaccertamento
straordinario: 
    a) la differenza  tra  i  residui  attivi  e  i  residui  passivi
definitivamente cancellati, se positiva; 
    b) la differenza  tra  i  residui  attivi  e  i  residui  passivi
reimputati agli esercizi successivi al 2012, se positiva; 
    c) l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31
dicembre 2012; 
    d) gli accantonamenti di quote del risultato  di  amministrazione
effettuati in attuazione della disciplina sperimentale; 
    e) le quote del risultato di amministrazione vincolate a  seguito
della cancellazione di residui passivi di cui alla lettera a). 
  4.  Per  gli  enti  coinvolti  nella  sperimentazione   che   hanno
effettuato  il   riaccertamento   straordinario   dei   residui   con
riferimento alla data del 1° gennaio 2014 determinando  un  disavanzo
di amministrazione risultante dalla voce «totale  parte  disponibile»
del prospetto allegato alla  delibera  di  giunta  di  riaccertamento
straordinario dei residui concernente il risultato di amministrazione
al 1° gennaio 2014 se presenta  un  importo  negativo,  per  maggiore
disavanzo di amministrazione  alla  data  del  1°  gennaio  2014,  si
intende: 
    a) l'importo della voce «totale parte disponibile» del  prospetto
allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario  dei
residui concernente il risultato di  amministrazione  al  1°  gennaio
2014  se  il  risultato  di  amministrazione  al  31  dicembre  2013,
determinato in sede di rendiconto, e' positivo o pari a 0; 
    b) la differenza tra la voce «totale parte disponibile» e la voce
«risultato di amministrazione al 31  dicembre  2013  determinato  nel
rendiconto 2013» del prospetto allegato alla delibera  di  giunta  di
riaccertamento straordinario dei residui concernente il risultato  di
amministrazione  al   1°   gennaio   2014,   se   il   risultato   di
amministrazione  al  31  dicembre  2013,  determinato  in   sede   di
rendiconto, e' negativo. 
  5.  Per  la  regione  Campania,  che  ai  fini  del  riaccertamento
straordinario  dei  residui  e'  considerata  una  regione   che   ha
partecipato alla sperimentazione, ed ha effettuato il  riaccertamento
straordinario dei residui con riferimento alla data del  31  dicembre
2013 determinando un disavanzo di  amministrazione  risultante  dalla
voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla  delibera
di giunta di riaccertamento straordinario dei residui al 31  dicembre
2013, per maggiore disavanzo di amministrazione rispetto al risultato
di amministrazione presunto al 31 dicembre 2013  ante  riaccertamento
straordinario, si intende l'importo di cui alla  voce  «totale  parte
disponibile» del  prospetto  allegato  alla  delibera  di  giunta  di
riaccertamento  straordinario  dei  residui  al  31   dicembre   2013
concernente «Prospetto dimostrativo del risultato di  amministrazione
alla data del riaccertamento straordinario dei residui». 
  6.  Il  maggior  disavanzo   di   amministrazione   derivante   dal
riaccertamento   straordinario   dei   residui   delle   regioni   e'
determinato: 
    a) al netto del disavanzo derivante dal debito autorizzato e  non
contratto alla data del riaccertamento straordinario, 
    b) evitando compensazioni con  il  risultato  di  amministrazione
riguardante il perimetro sanitario, che non puo' essere  destinato  a
copertura dell'eventuale disavanzo da riaccertamento straordinario. A
tal fine, le regioni compilano i prospetti di cui agli  allegati  5/2
del decreto legislativo n. 118 del  2011  anche  facendo  riferimento
alla sola gestione non sanitaria. Il maggiore disavanzo derivante dal
riaccertamento e' determinato dalla sola gestione non sanitaria; 
    c) incrementato,  per  le  regioni  che  hanno  partecipato  alla
sperimentazione, dell'eventuale disavanzo derivante dalla  differenza
se positiva, tra i residui attivi e passivi, reimputati agli esercizi
successivi in sede di rendiconto 2014,  in  attuazione  dell'art.  3,
comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. 
  7. Per gli enti coinvolti nella  sperimentazione  disciplinata  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28  dicembre  2011,
il maggior disavanzo di amministrazione derivante dal  riaccertamento
straordinario dei residui determinato ai sensi di quanto previsto dal
presente articolo  puo'  essere  determinato  considerando  anche  il
maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilita'  accantonato
nel risultato di amministrazione in occasione del rendiconto  2013  o
del rendiconto 2014 rispetto  al  medesimo  fondo  nel  risultato  di
amministrazione    dell'esercizio    precedente,    per    assicurare
l'adeguatezza del  medesimo  nel  rispetto  del  principio  contabile
applicato della contabilita' finanziaria, al netto degli utilizzi del
Fondo nel corso dell'esercizio e dell'importo del  fondo  crediti  di
dubbia esigibilita' stanziato  nel  bilancio  di  previsione  per  il
corrispondente esercizio. Tale incremento puo'  essere  operato  solo
una volta, con  riferimento  all'esercizio  2013  o  con  riferimento
all'esercizio 2014. 
  8. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione disciplinata
dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  28  dicembre
2011 che registrano un disavanzo al  31  dicembre  2014  adottano  le
modalita' di copertura previste dall'art. 3,  comma  17,  del  citato
decreto legislativo n. 118  del  2011  per  la  quota  del  disavanzo
derivante dal riaccertamento straordinario non  ripianata  alla  data
del 31 dicembre 2014, determinata dalla differenza  tra  il  maggiore
disavanzo   risultante   alla   data   del   proprio   riaccertamento
straordinario  determinato  nel  rispetto  di  quanto  previsto   dal
presente articolo e gli  importi  del  disavanzo  di  amministrazione
applicati  in  spesa  del  bilancio  di   previsione,   a   decorrere
dall'esercizio  in  cui  e'  stato   effettuato   il   riaccertamento
straordinario fino all'esercizio 2014.