Art. 2 Modalita' del ripiano 1. La quota del disavanzo al 1° gennaio 2015 determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, di importo corrispondente al disavanzo individuato in sede di approvazione del rendiconto 2014 e' ripianata dalle regioni secondo le modalita' previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dagli enti locali secondo le modalita' previste dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. Le modalita' di recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono tempestivamente definite con delibera consiliare, in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 538, lettera b) punto 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal presente decreto, nelle more dell'emanazione del decreto di cui dall'art. 3, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La delibera consiliare di determinazione delle modalita' di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui indica l'importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero. La delibera consiliare e' corredata del parere del collegio dei revisori. 3. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione individuano, in sede di approvazione del rendiconto 2014, le modalita' di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario non ripianato alla data del 31 dicembre 2014, definito con le modalita' di cui all'art. 1, determinando l'importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero. 4. Il maggiore disavanzo puo' essere annualmente ripianato anche con i proventi realizzati derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili. 5. Si intendono realizzati i proventi accertati nel rispetto del principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. 6. Nelle more della realizzazione dei proventi di cui ai commi 4 e 5, il maggiore disavanzo e' ripianato per l'intero importo, senza operare la decurtazione delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate a tale scopo, e nel titolo primo della spesa, e' accantonato un fondo di importo pari a quello delle entrate derivanti dall'alienazione di tali beni che si intende destinare al ripiano del disavanzo. 7. A seguito dell'accertamento delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate al ripiano del disavanzo, e' approvata una variazione di bilancio che riduce il fondo ci cui al comma 6, destina l'entrata a copertura del disavanzo effettuandone la decurtazione, ridistribuisce il residuo disavanzo tra l'esercizio in corso e gli esercizi successivi, secondo le modalita' previste dall'art. 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011, individuando l'importo minimo del recupero annuale da ripianare nei singoli esercizi, fino al completo recupero. 8. Le modalita' di ripiano del maggiore disavanzo possono comprendere anche: a) lo svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione formalmente attribuite dall'ente. Lo svincolo delle risorse e' attuato con le medesime procedure che hanno dato luogo alla formazione dei vincoli; b) la cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti, escluse le eventuali quote finanziate da debito. 9. L'organo di revisione segnala la mancata adozione delle delibere consiliari concernenti la determinazione delle modalita' di ripiano di disavanzo e l'applicazione delle quote di disavanzo al bilancio in corso di gestione alla sezione regionale della Corte dei conti e, relativamente agli enti locali, anche al prefetto. In caso di esercizio provvisorio, l'applicazione al bilancio del ripiano del maggiore disavanzo si realizza al momento dell'approvazione del bilancio di previsione. 10. Le modalita' di ripiano del maggiore disavanzo previste dal presente articolo e dall'art. 3 possono essere adottate anche dagli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, per la quota del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui non ripianata alla data del 31 dicembre 2014.