Art. 2 
 
                        Modalita' del ripiano 
 
  1. La quota del disavanzo al 1° gennaio 2015 determinato a  seguito
del riaccertamento straordinario effettuato in  attuazione  dell'art.
3, comma 7, del decreto legislativo  n.  118  del  2011,  di  importo
corrispondente al disavanzo individuato in sede di  approvazione  del
rendiconto 2014 e'  ripianata  dalle  regioni  secondo  le  modalita'
previste dall'art. 42, comma 12, del decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118 e  dagli  enti  locali  secondo  le  modalita'  previste
dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  2. Le modalita' di recupero del maggiore  disavanzo  determinato  a
seguito del riaccertamento  straordinario  effettuato  in  attuazione
dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del  2011,  sono
tempestivamente definite con delibera consiliare, in  ogni  caso  non
oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera  di  giunta
concernente il riaccertamento straordinario, nel rispetto  di  quanto
previsto dall'art. 3, comma 16, del decreto legislativo  n.  118  del
2011, come modificato dall'art. 1, comma 538,  lettera  b)  punto  1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal  presente  decreto,  nelle
more dell'emanazione del decreto di cui dall'art. 3,  comma  15,  del
citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La delibera consiliare di
determinazione delle modalita' di  recupero  del  maggiore  disavanzo
derivante  dal  riaccertamento  straordinario  dei   residui   indica
l'importo del recupero annuale da ripianare  in  quote  costanti  nei
singoli esercizi, fino al completo recupero. La  delibera  consiliare
e' corredata del parere del collegio dei revisori. 
  3. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione individuano,
in sede di approvazione del rendiconto 2014, le modalita' di recupero
del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario non
ripianato alla data del 31 dicembre 2014, definito con  le  modalita'
di cui all'art. 1, determinando l'importo  del  recupero  annuale  da
ripianare in quote costanti nei singoli esercizi,  fino  al  completo
recupero. 
  4. Il maggiore disavanzo puo' essere  annualmente  ripianato  anche
con  i  proventi  realizzati  derivanti  dall'alienazione  dei   beni
patrimoniali disponibili. 
  5. Si intendono realizzati i proventi accertati  nel  rispetto  del
principio   applicato   della   contabilita'   finanziaria   di   cui
all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. 
  6. Nelle more della realizzazione dei proventi di cui ai commi 4  e
5, il maggiore disavanzo e' ripianato  per  l'intero  importo,  senza
operare la decurtazione delle entrate derivanti dall'alienazione  dei
beni patrimoniali disponibili destinate a tale scopo,  e  nel  titolo
primo della spesa, e' accantonato un fondo di importo pari  a  quello
delle entrate derivanti dall'alienazione di tali beni che si  intende
destinare al ripiano del disavanzo. 
  7.   A   seguito   dell'accertamento   delle   entrate    derivanti
dall'alienazione  dei  beni  patrimoniali  disponibili  destinate  al
ripiano del disavanzo, e' approvata una variazione  di  bilancio  che
riduce il fondo ci cui al comma 6, destina l'entrata a copertura  del
disavanzo effettuandone la decurtazione,  ridistribuisce  il  residuo
disavanzo tra l'esercizio in corso e gli esercizi successivi, secondo
le modalita' previste  dall'art.  3,  commi  15  e  16,  del  decreto
legislativo n.  118  del  2011,  individuando  l'importo  minimo  del
recupero annuale da ripianare nei singoli esercizi, fino al  completo
recupero. 
  8.  Le  modalita'  di  ripiano  del  maggiore   disavanzo   possono
comprendere anche: 
    a)  lo  svincolo  delle  quote   vincolate   del   risultato   di
amministrazione formalmente attribuite dall'ente. Lo  svincolo  delle
risorse e' attuato con le medesime procedure  che  hanno  dato  luogo
alla formazione dei vincoli; 
    b) la cancellazione del vincolo  di  generica  destinazione  agli
investimenti, escluse le eventuali quote finanziate da debito. 
  9. L'organo di revisione segnala la mancata adozione delle delibere
consiliari concernenti la determinazione delle modalita'  di  ripiano
di disavanzo e l'applicazione delle quote di disavanzo al bilancio in
corso di gestione alla sezione regionale della  Corte  dei  conti  e,
relativamente agli  enti  locali,  anche  al  prefetto.  In  caso  di
esercizio provvisorio, l'applicazione al  bilancio  del  ripiano  del
maggiore disavanzo  si  realizza  al  momento  dell'approvazione  del
bilancio di previsione. 
  10. Le modalita' di ripiano del  maggiore  disavanzo  previste  dal
presente articolo e dall'art. 3 possono essere adottate  anche  dagli
enti che hanno partecipato alla sperimentazione,  per  la  quota  del
maggiore disavanzo derivante  dal  riaccertamento  straordinario  dei
residui non ripianata alla data del 31 dicembre 2014.