Art. 3 
 
               Il fondo crediti di dubbia esigibilita' 
 
  1. L'accantonamento di una quota del risultato  di  amministrazione
al 1°  gennaio  2015,  rideterminato  a  seguito  del  riaccertamento
straordinario dei residui di cui all'art. 3,  comma  7,  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  al  fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita' e' effettuato utilizzando anche le eventuali  quote  del
risultato di amministrazione accantonate negli esercizi precedenti al
fondo svalutazione crediti,  compresi  quelli  effettuati  a  seguito
dell'iscrizione in bilancio del fondo crediti previsto  dall'art.  6,
comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95.