Art. 4 
 
                        Verifica del ripiano 
 
  1. In sede di approvazione del rendiconto 2015 tutti gli enti che a
seguito del riaccertamento straordinario dei residui hanno registrato
un maggiore disavanzo verificano se il risultato  di  amministrazione
al 31 dicembre 2015 risulta migliorato rispetto al  disavanzo  al  1°
gennaio 2015  derivante  dal  riaccertamento  straordinario,  per  un
importo  pari  o  superiore  rispetto  all'ammontare   di   disavanzo
applicato al bilancio di previsione 2015, aggiornato ai risultati del
riaccertamento straordinario e dell'approvazione del consuntivo 2014.
Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato all'esercizio
2015 non e' stato recuperato, la quota non recuperata nel  corso  del
2015,  e  l'eventuale  maggiore  disavanzo  registrato  rispetto   al
risultato al 1° gennaio  2015,  e'  interamente  applicata  al  primo
esercizio del bilancio di  previsione  2016-2018,  in  aggiunta  alla
quota   del   recupero   del   maggiore   disavanzo   derivante   dal
riaccertamento  straordinario  prevista  per  l'esercizio  2016,   in
attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo  23  giugno
2011, n. 118, e di eventuali quote di recupero di disavanzo  previste
da  piani  di  rientro  in   corso   di   attuazione.   Il   recupero
dell'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al
1° gennaio 2015 puo' essere ripianato negli esercizi considerati  nel
bilancio di previsione, in  ogni  caso  non  oltre  la  durata  della
consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare
avente ad oggetto il piano di rientro di tale  quota  del  disavanzo,
secondo le modalita' previste dall'art. 42,  comma  12,  del  decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  per  le  regioni  e  gli  enti
regionali e dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
267 per gli enti locali. 
  2. In sede di approvazione del rendiconto  2016  e  dei  rendiconti
degli esercizi successivi, fino  al  completo  ripiano  del  maggiore
disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui,  si
verifica se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun
anno  risulta  migliorato  rispetto  al  disavanzo  al  31   dicembre
dell'esercizio precedente, per un importo pari o  superiore  rispetto
all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il
rendiconto si  riferisce,  aggiornato  ai  risultati  del  rendiconto
dell'anno precedente. Se da tale confronto risulta che  il  disavanzo
applicato non e' stato recuperato, la quota non recuperata nel  corso
dell'esercizio,  o  il  maggiore  disavanzo  registrato  rispetto  al
risultato   di   amministrazione   dell'esercizio   precedente,    e'
interamente applicata al primo esercizio del bilancio  di  previsione
in corso di  gestione,  in  aggiunta  alla  quota  del  recupero  del
maggiore  disavanzo  derivante   dal   riaccertamento   straordinario
prevista per tale esercizio, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
  3.  Gli  enti  che  hanno  partecipato  alla  sperimentazione   che
registrano un disavanzo al 31 dicembre 2014,  in  tutto  o  in  parte
imputabile  al  riaccertamento  straordinario,  definito  secondo  le
modalita' di cui all'art. 1, effettuano le verifiche di cui al  comma
2 a decorrere dal rendiconto 2015. 
  4. Il recupero dell'eventuale quota del disavanzo non derivante dal
riaccertamento straordinario puo'  essere  ripianato  negli  esercizi
considerati nel bilancio di previsione, in ogni  caso  non  oltre  la
durata  della  consiliatura,  contestualmente  all'adozione  di   una
delibera consiliare avente ad oggetto il piano  di  rientro  di  tale
quota del disavanzo, secondo  le  modalita'  previste  dall'art.  42,
comma 12, del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118  per  le
regioni  e  gli  enti  regionali  e  e  dall'art.  188  del   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli enti locali. 
  5. La relazione sulla gestione al rendiconto analizza la  quota  di
disavanzo  ripianata  nel  corso  dell'esercizio,   distinguendo   il
disavanzo  riferibile  al  riaccertamento  straordinario  da   quello
derivante dalla gestione. La relazione  analizza  altresi'  la  quota
ripianata dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art.  3,  comma
13, del citato decreto legislativo  n.  118  del  2011.  In  caso  di
mancato recupero del disavanzo, la relazione indica le  modalita'  di
copertura da prevedere in occasione dell'applicazione al bilancio  in
corso di gestione delle quote non ripianate. 
  6.  La  nota  integrativa  al  bilancio  di  previsione  indica  le
modalita' di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio
distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario
rispetto  a  quella  derivante  dalla  gestione  ordinaria.  La  nota
integrativa indica  altresi'  le  modalita'  di  copertura  contabile
dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art.  3,  comma  13,  del
decreto legislativo n. 118 del 2011. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 aprile 2015 
 
                               Il Ragioniere generale dello Stato     
                          del Ministero dell'economia e delle finanze 
                                            Franco                    
 
 Il Capo Dipartimento per gli 
affari interni e territoriali 
  del Ministero dell'interno 
          Belgiorno