Art. 2 
 
 
                       Avvio del procedimento 
 
  1. La  deliberazione  di  avvio  del  procedimento  per  l'adozione
dell'atto regolatorio e' adottata dal Consiglio,  anche  su  proposta
dell'Ufficio  competente,   il   quale   indica   la   modalita'   di
consultazione preventiva ritenuta idonea. 
  2. Nella deliberazione di avvio del procedimento e' indicato se  il
procedimento e' soggetto ad AIR. 
  3. Le audizioni e le consultazioni on-line si svolgono  sulla  base
di un documento approvato dal Consiglio, contenente: 
    a) le norme attributive del potere; 
    b)  i  presupposti,  l'oggetto  e  le  finalita'   dell'atto   di
regolazione da adottare; 
    c) le questioni sulle  quali  l'Autorita'  sollecita  i  soggetti
interessati a presentare osservazioni e proposte; 
    d) le modalita' e il termine per la presentazione di osservazioni
e proposte, di norma non inferiore a  30  giorni,  salvo  i  casi  di
urgenza; 
    e) eventualmente uno schema di atto di regolazione. 
  4. La diffusione del documento  per  la  consultazione  avviene  di
regola  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet   dell'Autorita'
(www.anticorruzione.it). 
  5. Non si procede alla  consultazione  preventiva  quando  essa  e'
incompatibile con esigenze di opportunita', urgenza o segretezza.