Art. 2 Avvio del procedimento 1. La deliberazione di avvio del procedimento per l'adozione dell'atto regolatorio e' adottata dal Consiglio, anche su proposta dell'Ufficio competente, il quale indica la modalita' di consultazione preventiva ritenuta idonea. 2. Nella deliberazione di avvio del procedimento e' indicato se il procedimento e' soggetto ad AIR. 3. Le audizioni e le consultazioni on-line si svolgono sulla base di un documento approvato dal Consiglio, contenente: a) le norme attributive del potere; b) i presupposti, l'oggetto e le finalita' dell'atto di regolazione da adottare; c) le questioni sulle quali l'Autorita' sollecita i soggetti interessati a presentare osservazioni e proposte; d) le modalita' e il termine per la presentazione di osservazioni e proposte, di norma non inferiore a 30 giorni, salvo i casi di urgenza; e) eventualmente uno schema di atto di regolazione. 4. La diffusione del documento per la consultazione avviene di regola mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorita' (www.anticorruzione.it). 5. Non si procede alla consultazione preventiva quando essa e' incompatibile con esigenze di opportunita', urgenza o segretezza.