Art. 3 Audizioni in Consiglio 1. Alle audizioni innanzi al Consiglio sono invitati a partecipare i soggetti portatori di interessi, collettivi e diffusi, pubblici e/o privati, che l'Autorita' ritiene opportuno ascoltare e consultare con riferimento agli argomenti oggetto della consultazione. 2. Le audizioni sono di norma pubbliche. La stessa Autorita' provvede, anche mediante l'impiego di mezzi di comunicazione a distanza, a rendere manifesto lo svolgimento delle audizioni a coloro che desiderano assistervi. 3. Il Consiglio, in sede di approvazione del documento di consultazione, provvede alla fissazione della data per lo svolgimento dell'audizione e individua, anche sulla base delle indicazioni e proposte dell'Ufficio competente, i soggetti da convocare. All'audizione possono richiedere di essere invitati anche altri soggetti, la cui richiesta puo' essere accolta dall'Autorita', ove ne sussistano le condizioni. 4. I soggetti che partecipano all'audizione possono altresi' presentare contributi ed osservazioni, in conformita' con quanto previsto dall'art. 1, sia in sede di partecipazione all'audizione sia entro il termine che sara' fissato nella lettera di convocazione. La presentazione di osservazioni e proposte avviene, di regola, con modalita' telematiche. 5. Qualora non vi sia una espressa richiesta di riservatezza da parte dei soggetti interessati ovvero salvo diverso avviso del Consiglio, i documenti ed i contributi pervenuti verranno resi disponibili tramite pubblicazione nell'apposita sezione del sito dell'Autorita'. 6. L'attivita' di verbalizzazione e le altre operazioni occorrenti allo svolgimento dell'audizione sono curate dalla Segreteria del Consiglio.