Art. 5 
 
 
                           Tavoli Tecnici 
 
  1.   Qualora   si   presenti   l'esigenza   di   supporti   tecnici
particolarmente  specialistici,  il  Consiglio,  anche  su   proposta
dell'Ufficio competente, puo' deliberare la  costituzione  di  tavoli
tecnici di consultazione, senza carattere stabile, determinandone  la
costituzione, la composizione e la durata. 
  2. I tavoli tecnici di consultazione sono espressione dei  soggetti
a vario titolo coinvolti nella materia da esaminare, quali  a  titolo
esemplificativo le categorie  professionali,  le  associazioni  degli
operatori economici, ovvero delle pubbliche  amministrazioni  e  sono
finalizzati all'acquisizione di osservazioni, proposte e  pareri  dei
soggetti interessati su una determinata questione. 
  3. Con deliberazione  del  Consiglio  e'  individuato  il  soggetto
incaricato del coordinamento delle attivita' del  tavolo  tecnico  di
consultazione.