Art. 5 Tavoli Tecnici 1. Qualora si presenti l'esigenza di supporti tecnici particolarmente specialistici, il Consiglio, anche su proposta dell'Ufficio competente, puo' deliberare la costituzione di tavoli tecnici di consultazione, senza carattere stabile, determinandone la costituzione, la composizione e la durata. 2. I tavoli tecnici di consultazione sono espressione dei soggetti a vario titolo coinvolti nella materia da esaminare, quali a titolo esemplificativo le categorie professionali, le associazioni degli operatori economici, ovvero delle pubbliche amministrazioni e sono finalizzati all'acquisizione di osservazioni, proposte e pareri dei soggetti interessati su una determinata questione. 3. Con deliberazione del Consiglio e' individuato il soggetto incaricato del coordinamento delle attivita' del tavolo tecnico di consultazione.