Art. 6 Adozione dell'atto di regolazione 1. L'Autorita' adotta l'atto di regolazione dopo aver acquisito tutti gli elementi necessari. 2. L'atto di regolazione, come previsto nel Regolamento per l'analisi di impatto della regolazione, e' corredato dalla relazione AIR nella quale vengono descritte le ragioni della scelta di intervento, gli esiti attesi dal provvedimento e le motivazioni per la scelta di determinate soluzioni, indicate nel documento di consultazione o emerse nella fase di consultazione. 3. La relazione fornisce in forma sintetica e complessiva una risposta alle osservazioni pertinenti pervenute, in particolare quelle che presentano elementi di difformita' con l'atto adottato. 4. L'atto di regolazione e la relazione AIR sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorita' e, ove previsto e opportuno, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.