Art. 6 
 
 
                  Adozione dell'atto di regolazione 
 
  1. L'Autorita' adotta l'atto di  regolazione  dopo  aver  acquisito
tutti gli elementi necessari. 
  2.  L'atto  di  regolazione,  come  previsto  nel  Regolamento  per
l'analisi di impatto della regolazione, e' corredato dalla  relazione
AIR  nella  quale  vengono  descritte  le  ragioni  della  scelta  di
intervento, gli esiti attesi dal provvedimento e le  motivazioni  per
la  scelta  di  determinate  soluzioni,  indicate  nel  documento  di
consultazione o emerse nella fase di consultazione. 
  3. La relazione fornisce  in  forma  sintetica  e  complessiva  una
risposta  alle  osservazioni  pertinenti  pervenute,  in  particolare
quelle che presentano elementi di difformita' con l'atto adottato. 
  4. L'atto di regolazione e la relazione  AIR  sono  pubblicati  nel
sito istituzionale dell'Autorita' e, ove previsto e opportuno,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.