Art. 10 Confronti tra candidati a Presidente della regione 1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto la Rai trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera confronti tra i candidati in condizioni di parita' di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto e' moderato da un giornalista della Rai e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla Rai, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilita' politiche e sociali, a titolo non oneroso. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 7, 9 e 11.