Art. 10 
 
 
         Confronti tra candidati a Presidente della regione 
 
  1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto  la  Rai  trasmette
nelle regioni interessate dalla presente  delibera  confronti  tra  i
candidati  in  condizioni  di  parita'  di  tempo,  di  parola  e  di
trattamento, avendo cura di evitare  la  sovrapposizione  oraria  con
altri  programmi  delle  reti  generaliste  della  Rai  a   contenuto
specificamente  informativo.  Il  confronto   e'   moderato   da   un
giornalista della Rai e possono fare domande  anche  giornalisti  non
appartenenti  alla  Rai,  scelti  tra   differenti   testate   e   in
rappresentanza di diverse sensibilita' politiche e sociali, a  titolo
non oneroso. 
  2. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 7, commi 7, 9 e 11.