Art. 3 
 
 
Trasmissioni  di  comunicazione  politica  a   diffusione   nazionale
                  autonomamente disposte dalla Rai 
 
  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai  programma
trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. 
  2. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma  1,
nel periodo compreso tra la  data  di  pubblicazione  della  presente
delibera  nella  Gazzetta  Ufficiale  e   quella   del   termine   di
presentazione delle candidature, e' garantito l'accesso: 
    a) alle forze politiche che costituiscono  gruppo  in  almeno  un
ramo del Parlamento nazionale; per i gruppi parlamentari composti  da
forze politiche  distinte,  o  rappresentate  da  sigle  diverse,  il
presidente del gruppo individua, secondo criteri che contemperino  le
esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le  forze
politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo; 
    b) alle forze politiche che hanno eletto con un  proprio  simbolo
almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo; 
    c) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e  al  Gruppo  Misto
del Senato della Repubblica, i cui  presidenti  individuano  d'intesa
fra  loro,  secondo  criteri  che   contemperino   le   esigenze   di
rappresentativita' con quelle di pariteticita',  le  forze  politiche
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che di volta in  volta
rappresenteranno i due gruppi; 
    d) alle forze politiche, diverse da quelle di  cui  alle  lettere
a), b) e c),  che  hanno  eletto,  con  proprio  simbolo,  almeno  un
rappresentante   in   tanti   consigli   regionali   da   interessare
complessivamente almeno un quarto del corpo elettorale nazionale; 
    e) alle forze politiche, diverse da quelle di  cui  alle  lettere
a), b), c) e d), che hanno  eletto  con  proprio  simbolo  almeno  un
rappresentante nel Parlamento nazionale  e  che  sono  oggettivamente
riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo
2 della legge 15 dicembre 1999, n. 48. 
  3.  Nel  periodo  compreso  tra  lo  spirare  del  termine  per  la
presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno
precedente  la   data   delle   elezioni,   nelle   trasmissioni   di
comunicazione politica di  cui  al  presente  articolo  e'  garantito
l'accesso ai  soggetti  politici  che  abbiano  presentato  liste  di
candidati per il rinnovo  dei  consigli  regionali  in  tanti  ambiti
territoriali da interessare almeno un  quarto  del  corpo  elettorale
nazionale. 
  4. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti  per
il 70 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti aventi diritto
e per il 30 per cento in  proporzione  alla  consistenza  dei  gruppi
parlamentari o consiliari tra i soggetti di cui al comma  2,  lettere
a), b), c) e d). 
  5. Nelle trasmissioni di cui al comma  3  il  tempo  disponibile e'
ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti. 
  6.  In  relazione  al  numero  dei  partecipanti   e   agli   spazi
disponibili, il principio delle  pari  opportunita'  tra  gli  aventi
diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere  ai
sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000,  n.
28, puo' essere realizzato,  oltre  che  nell'ambito  della  medesima
trasmissione, anche nell'ambito di un  ciclo  di  piu'  trasmissioni,
purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. In
ogni  caso,  la  ripartizione  degli  spazi  nelle  trasmissioni   di
comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere
effettuata  su  base  settimanale,  garantendo   l'applicazione   dei
principi di  equita'  e  di  parita'  di  trattamento,  e  procedendo
comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le
compensazioni che dovessero rendersi necessarie. 
  7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono  sospese  dalla
mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni. 
  8.  La  responsabilita'  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente
articolo deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche  testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma  1,  della
legge 6 agosto 1990, n. 223.