Art. 4 Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla Rai 1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale. 2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma l del presente articolo e' garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei consigli regionali da rinnovare. 3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario e per il 30 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale. 4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo e' garantito l'accesso, tenuto conto del sistema regionale di collegamento delle liste al territorio: a) alle liste regionali o gruppi di liste ovvero coalizioni di liste e gruppi di liste collegate alla carica di Presidente della Regione. b) alle liste regionali o circoscrizionali di candidati o gruppi di liste contraddistinte dal medesimo contrassegno per l'elezione del consiglio regionale. 5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile e' ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti. 6. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorche' presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove e' presente la minoranza linguistica stessa. 7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie. 8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni. 9. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.