Art. 4 
 
 
Trasmissioni  di  comunicazione  politica  a   diffusione   regionale
                  autonomamente disposte dalla Rai 
 
  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai  programma
nelle regioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  trasmissioni  di
comunicazione politica a diffusione regionale. 
  2. Nel periodo compreso tra la  data  di  convocazione  dei  comizi
elettorali e quella del termine di presentazione  delle  candidature,
nelle trasmissioni di  cui  al  comma  l  del  presente  articolo  e'
garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da  almeno
un anno un autonomo gruppo nei consigli regionali da rinnovare. 
  3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti  per
il 70 per  cento  in  modo  paritario  e  per  il  30  per  cento  in
proporzione alla consistenza  dei  rispettivi  gruppi  nel  consiglio
regionale. 
  4. Nel  periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno
precedente  la   data   delle   elezioni,   nelle   trasmissioni   di
comunicazione politica di  cui  al  presente  articolo  e'  garantito
l'accesso, tenuto conto del sistema regionale di  collegamento  delle
liste al territorio: 
    a) alle liste regionali o gruppi di liste  ovvero  coalizioni  di
liste e gruppi di liste collegate alla  carica  di  Presidente  della
Regione. 
    b) alle liste regionali o circoscrizionali di candidati o  gruppi
di liste contraddistinte dal medesimo contrassegno per l'elezione del
consiglio regionale. 
  5. Nelle trasmissioni di cui al comma  4  il  tempo  disponibile e'
ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti. 
  6. Le liste riferite a minoranze linguistiche,  ancorche'  presenti
in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle  trasmissioni
di comunicazione  politica  irradiate  esclusivamente  nelle  regioni
ove e' presente la minoranza linguistica stessa. 
  7.  In  relazione  al  numero  dei  partecipanti   e   agli   spazi
disponibili, il principio delle  pari  opportunita'  tra  gli  aventi
diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere  ai
sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000,  n.
28, puo' essere realizzato,  oltre  che  nell'ambito  della  medesima
trasmissione, anche nell'ambito di un  ciclo  di  piu'  trasmissioni,
purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. In
ogni  caso,  la  ripartizione  degli  spazi  nelle  trasmissioni   di
comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere
effettuata  su  base  settimanale,  garantendo   l'applicazione   dei
principi di  equita'  e  di  parita'  di  trattamento,  e  procedendo
comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le
compensazioni che dovessero rendersi necessarie. 
  8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono  sospese  dalla
mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni. 
  9.  La  responsabilita'  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente
articolo deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche  testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma  1,  della
legge 6 agosto 1990, n. 223.