Art. 7 
 
 
                         Tribune elettorali 
 
  1. Per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e  per  il
rinnovo del Consiglio regionale delle regioni di cui  all'articolo  1
della presente delibera, la Rai  organizza  e  trasmette  sulle  reti
nazionali e sulle reti regionali nelle regioni di cui all'articolo 1,
comma 1, della presente delibera, nelle fasce orarie di buon ascolto,
preferibilmente prima o dopo i principali  telegiornali  e  notiziari
radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri  programmi  a
contenuto  informativo,  tribune  politico-elettorali,  televisive  e
radiofoniche, ciascuna di  durata  non  superiore  ai  quarantacinque
minuti, organizzate con la formula del confronto  tra  un  numero  di
partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma,  se  possibile,  fra
quattro partecipanti, curando  comunque  di  assicurare  un  rapporto
equilibrato fra i rappresentanti nazionali di lista  e  raccomandando
l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze. 
  2. Alle tribune, trasmesse anteriormente alla scadenza del  termine
per  la  presentazione  delle  candidature,  prende  parte,  in  sede
nazionale, un  rappresentante  per  ciascuno  dei  soggetti  politici
individuati  dall'articolo  3,  comma  2,  secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 3, comma 4 e, in sede regionale, un rappresentante  per
ciascuno dei soggetti politici individuati dall'articolo 4, comma  2,
secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3. 
  3. Alle tribune, trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del
termine per la presentazione delle candidature e  la  mezzanotte  del
secondo giorno precedente la data delle elezioni,  prende  parte,  in
sede nazionale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti  politici
individuati  dall'articolo  3,  comma  3,  secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 3, comma 5, e, in sede regionale, un rappresentante per
ciascuno dei soggetti politici individuati dall'articolo 4, comma  4,
secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 5. 
  4. Alle trasmissioni di  cui  al  presente  articolo  si  applicano
inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 8. 
  5. Le tribune di cui al comma 1, di norma, sono riprese e trasmesse
dalla  sede  di  Roma  della  Rai,  ovvero,  per  le  trasmissioni  a
diffusione regionale, dalle sedi regionali della Rai. 
  6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni  di  cui
al presente articolo  ha  luogo  mediante  sorteggio  a  cui  possono
assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi  diritto,  e
per il quale  la  Rai  puo'  proporre  criteri  di  ponderazione.  Al
sorteggio saranno estratte le sole  liste  ammesse.  La  Rai  prevede
appositi spazi da riservare  alle  liste  non  ammesse  nel  caso  di
eventuale  accoglimento  in  via  definitiva  di  ricorsi   da   esse
presentati. 
  7.   L'organizzazione   e   la   conduzione   delle    trasmissioni
radiofoniche, nonche' la  loro  collocazione  in  palinsesto,  devono
conformarsi  quanto  piu'  possibile  alle  trasmissioni  televisive,
tenendo conto delle relative specificita' dei due mezzi. 
  8. Tutte le tribune sono trasmesse  di  regola  in  diretta,  salvo
diverso accordo tra tutti i  partecipanti;  se  sono  registrate,  la
registrazione e' effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in  onda
e avviene contestualmente per tutti i  soggetti  che  prendono  parte
alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese  in  diretta,
il  conduttore  ha  l'obbligo,  all'inizio  della  trasmissione,   di
dichiarare che si tratta di una registrazione. 
  9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente  diritto  a
partecipare alle tribune non pregiudica la facolta'  degli  altri  di
intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina  un
accrescimento  del   tempo   loro   spettante.   Nelle   trasmissioni
interessate e' fatta menzione della rinuncia o assenza. 
  10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse  da
quelle indicate nella presente delibera e' possibile con il  consenso
di tutti gli aventi diritto e della Rai. 
  11. Le  ulteriori  modalita'  di  svolgimento  delle  tribune  sono
delegate alle direzioni delle  testate  competenti,  che  riferiscono
alla  Commissione  parlamentare  tutte  le  volte  che  lo  ritengano
necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in  proposito
le disposizioni dell'articolo 15.