Art. 8 
 
 
                        Messaggi autogestiti 
 
  1. Dalla data di presentazione delle candidature la Rai trasmette a
diffusione   regionale   messaggi   politici   autogestiti   di   cui
all'articolo 4, comma 3, della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28  e
all'articolo 2, comma 1, lettera b) della presente delibera. 
  2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i  soggetti  di  cui
all'articolo 4, comma 4, della presente delibera. 
  3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della  presente
delibera,  la  Rai  comunica  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  e  alla  Commissione   il   numero   giornaliero   dei
contenitori destinati ai messaggi autogestiti  di  cui  al  comma  1,
nonche' la loro collocazione nel palinsesto,  che  deve  tener  conto
della necessita' di coprire in orari di  buon  ascolto  piu'  di  una
fascia  oraria.  La  comunicazione  della  Rai  e'   valutata   dalla
Commissione con le modalita' di cui all'articolo  13  della  presente
delibera. 
  4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi  a
seguito di loro specifica richiesta, che: 
    a) e' presentata alla sede  regionale  della  Rai  delle  regioni
interessate dalla presente delibera entro  i  due  giorni  successivi
allo  scadere  dell'ultimo  termine  per   la   presentazione   delle
candidature; 
    b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti; 
    c)  specifica  se  e  in  quale  misura  il  richiedente  intende
avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare  ricorso  a
filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e
standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti
con il  contributo  tecnico  della  Rai  potranno  essere  realizzati
unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici  predisposti
dalla Rai nella sua sede di Roma. 
  5. Entro i due giorni successivi al termine  di  cui  al  comma  4,
lettera a), la Rai provvede a ripartire le  richieste  pervenute  nei
contenitori  mediante  sorteggio,   a   cui   possono   assistere   i
rappresentanti designati dei soggetti aventi  diritto.  Al  sorteggio
saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi
da  riservare  alle  liste  non  ammesse  nel   caso   di   eventuale
accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati. 
  6. Il  calendario  dei  contenitori  e  dei  relativi  messaggi  e'
pubblicato sul sito web della Rai. 
  7.  I  messaggi  di  cui  al  presente  articolo   possono   essere
organizzati, su  richiesta  della  forza  politica  interessata,  con
modalita' che ne consentano la comprensione anche da  parte  dei  non
udenti. 
  8. Per quanto non e' espressamente previsto dal  presente  articolo
si applicano le disposizioni di cui all'articolo  4  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28.