Art. 9 
 
 
     Conferenze stampa dei candidati a Presidente della regione 
 
  1. Nel  periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno
precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle  trasmissioni  di
cui  agli  articoli  precedenti,  la  Rai  trasmette  nelle   regioni
interessate dalla  presente  delibera,  nelle  ultime  due  settimane
precedenti il voto,  una  serie  di  conferenze-stampa  riservate  ai
candidati a Presidente della regione. 
  2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non  inferiore  a  quaranta
minuti ed e' trasmessa su rete locale  a  partire  dalle  ore  21.  A
ciascuna di esse prende parte un  numero  uguale  di  giornalisti  di
testate  regionali,  entro  il  massimo  di  tre,  individuati  dalla
societa'  concessionaria  del  servizio   radiotelevisivo   pubblico,
eventualmente anche tra quelli non  dipendenti  dalle  testate  della
Rai, sulla base  del  principio  dell'equilibrata  rappresentanza  di
genere. 
  3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della  Rai,  e'
organizzata e si svolge in modo tale  da  garantire  il  rispetto  di
principi di equilibrio,  correttezza  e  parita'  di  condizioni  nei
confronti dei soggetti intervistati. I  giornalisti  pongono  domande
della durata non superiore a 30 secondi. 
  4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. 
  5. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 7, commi 7, 9 e 11.