Art. 2 Data finale per l'ultimazione degli investimenti 1. Per i progetti/programmi rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 il termine per l'ultimazione degli investimenti puo' essere fissato entro il 31 ottobre 2015. 2. Per data di ultimazione degli investimenti si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile. 3. Le spese, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, sono pagate entro il 31 dicembre 2015, nei limiti e alle condizioni previste dalle specifiche normative relative agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto.