Art. 2 
 
 
          Data finale per l'ultimazione degli investimenti 
 
  1. Per i progetti/programmi rientranti nell'ambito di  applicazione
di cui all'art. 1 il termine  per  l'ultimazione  degli  investimenti
puo' essere fissato entro il 31 ottobre 2015. 
  2. Per data di ultimazione degli investimenti si  intende  la  data
dell'ultimo titolo di spesa ammissibile. 
  3. Le spese, giustificate da fatture  quietanzate  o  da  documenti
contabili di valore probatorio equivalente, sono pagate entro  il  31
dicembre 2015, nei limiti e alle condizioni previste dalle specifiche
normative relative agli interventi di cui all'art. 1,  comma  2,  del
presente decreto.