Art. 3 Richieste di proroga e dichiarazione di ultimazione degli investimenti 1. Nei casi in cui il termine di cui all'art. 2, comma 1, sia successivo a quanto stabilito dalle specifiche disposizioni vigenti in relazione ai diversi interventi agevolativi di cui all'art. 1, comma 2, ovvero dai singoli provvedimenti di concessione delle agevolazioni, come eventualmente prorogato in virtu' delle relative norme applicabili, le imprese che intendono avvalersene presentano un'apposita richiesta di proroga secondo le modalita' previste. 2. La richiesta si intende automaticamente accettata, ove non sia rigettata entro trenta giorni solari dalla data di ricezione. 3. A seguito dell'ultimazione degli investimenti, come definita all'art. 2, comma 2, qualora la stessa non sia stata gia' comunicata, le imprese beneficiarie degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, presentano un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di avvenuta ultimazione dei programmi/progetti. 4. La dichiarazione di cui al comma 3 deve essere trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e, ove previsti, ai soggetti gestori, entro 15 giorni dalla data di ultimazione e non oltre il 15 novembre 2015. 5. Resta fermo per le imprese beneficiarie l'obbligo di trasmettere la documentazione finale di spesa e la relativa richiesta di erogazione a saldo, secondo le modalita' e le tempistiche previste dalle specifiche normative vigenti in relazione ai diversi interventi agevolativi interessati dal presente decreto.