Art. 3 
 
 
Richieste  di  proroga   e   dichiarazione   di   ultimazione   degli
                            investimenti 
 
  1. Nei casi in cui il termine di  cui  all'art.  2,  comma  1,  sia
successivo a quanto stabilito dalle specifiche  disposizioni  vigenti
in relazione ai diversi interventi agevolativi  di  cui  all'art.  1,
comma 2,  ovvero  dai  singoli  provvedimenti  di  concessione  delle
agevolazioni, come eventualmente prorogato in virtu'  delle  relative
norme applicabili, le imprese che  intendono  avvalersene  presentano
un'apposita richiesta di proroga secondo le modalita' previste. 
  2. La richiesta si intende automaticamente accettata, ove  non  sia
rigettata entro trenta giorni solari dalla data di ricezione. 
  3. A seguito dell'ultimazione  degli  investimenti,  come  definita
all'art. 2, comma 2, qualora la stessa non sia stata gia' comunicata,
le imprese beneficiarie degli interventi di cui all'art. 1, comma  2,
presentano  un'apposita  dichiarazione   sostitutiva   di   atto   di
notorieta' di avvenuta ultimazione dei programmi/progetti. 
  4. La dichiarazione di cui al comma  3  deve  essere  trasmessa  al
Ministero dello sviluppo  economico  e,  ove  previsti,  ai  soggetti
gestori, entro 15 giorni dalla data di ultimazione e non oltre il  15
novembre 2015. 
  5. Resta fermo per le imprese beneficiarie l'obbligo di trasmettere
la  documentazione  finale  di  spesa  e  la  relativa  richiesta  di
erogazione a saldo, secondo le modalita' e  le  tempistiche  previste
dalle specifiche normative vigenti in relazione ai diversi interventi
agevolativi interessati dal presente decreto.