Art. 4 
 
 
Modifiche  in  materia  di  misure  di  prevenzione  personali  e  ((
patrimoniali ))  e  di  espulsione  dello  straniero  per  motivi  di
                     prevenzione del terrorismo 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo  le  parole:  «nonche'
alla  commissione  dei  reati  con  finalita'  di  terrorismo   anche
internazionale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a  prendere  parte
ad un conflitto in territorio estero a sostegno di  un'organizzazione
che  persegue  le  finalita'  terroristiche   di   cui   all'articolo
270-sexies del codice penale»; 
  b) all'articolo 9, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Nei casi di necessita' e  urgenza,  il  Questore,  all'atto
della presentazione della proposta di applicazione  delle  misure  di
prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo  di  soggiorno
nel comune di residenza o di  dimora  abituale  nei  confronti  delle
persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), puo' disporre  il
temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita'  ai
fini  dell'espatrio  di  ogni  altro   documento   equipollente.   Il
temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita'  ai
fini  dell'espatrio  di  ogni  altro  documento   equipollente   sono
comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica  presso  il
tribunale del capoluogo del  distretto  ove  dimora  la  persona,  il
quale, se non ritiene di  disporne  la  cessazione,  ne  richiede  la
convalida, entro quarantotto ore, al  presidente  del  tribunale  del
capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle
successive quarantotto ore con le modalita' di cui  al  comma  1.  Il
ritiro del passaporto  e  la  sospensione  della  validita'  ai  fini
dell'espatrio di ogni altro documento equipollente cessano  di  avere
effetto  se  la  convalida  non  interviene  nelle   novantasei   ore
successive alla loro adozione.»; 
  ((  b-bis)  all'articolo  17,  comma  1,  dopo  le   parole:   «dal
procuratore della Repubblica presso il  tribunale  del  capoluogo  di
distretto ove dimora la persona,» sono  inserite  le  seguenti:  «dal
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle
funzioni previste  dall'articolo  371-bis  del  codice  di  procedura
penale,»; )) 
  c)  all'articolo  71,  comma  1,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  1) dopo le parole: «per i delitti  previsti  dagli  articoli»  sono
inserite le seguenti: «270-bis,  270-ter,  270-quater,  270-quater.1,
270-quinquies,»; 
  2) dopo le parole: «648-ter, del codice penale,» sono  inserite  le
seguenti: «nonche'  per  i  delitti  commessi  con  le  finalita'  di
terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale,»; 
  d) dopo l'articolo 75 e' inserito il seguente: 
  «Art. 75-bis. 
  (Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza) 
  ((  1.  Il  contravventore  al  divieto  di  espatrio   conseguente
all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo
9 e' punito con la reclusione da uno a cinque anni». )) 
  2. All'articolo 13, comma 2, del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  «c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli  1,
4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;». 
  3. All'articolo 226, comma 3, del  decreto  legislativo  28  luglio
1989, n. 271, dopo il primo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Il
predetto termine  e'  di  dieci  giorni  se  sussistono  esigenze  di
traduzione delle comunicazioni o conversazioni.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 4,  9  e  71
          del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159  (Codice
          delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,
          nonche' nuove disposizioni  in  materia  di  documentazione
          antimafia, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  13
          agosto 2010, n. 136) come modificati dalla presente legge: 
                
              «Art. 4 (Soggetti destinatari) 
              1.  I  provvedimenti  previsti  dal  presente  capo  si
          applicano: 
              a) agli indiziati di appartenere alle  associazioni  di
          cui all'articolo 416-bis c.p.; 
              b) ai soggetti indiziati  di  uno  dei  reati  previsti
          dall'articolo 51, comma  3-bis,  del  codice  di  procedura
          penale  ovvero   del   delitto   di   cui   all'   articolo
          12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992,  n.
          306, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto
          1992, n. 356; 
              c) ai soggetti di cui all' articolo 1; 
              d) a coloro che, operanti  in  gruppi  o  isolatamente,
          pongano  in   essere   atti   preparatori,   obiettivamente
          rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello  Stato,
          con la commissione di uno dei reati previsti  dal  capo  I,
          titolo VI, del libro II del codice penale o dagli  articoli
          284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice
          nonche'  alla  commissione  dei  reati  con  finalita'   di
          terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte  ad
          un  conflitto  in   territorio   estero   a   sostegno   di
          un'organizzazione che persegue le  finalita'  terroristiche
          di cui all'articolo 270-sexies del codice penale; 
              e) a coloro che abbiano  fatto  parte  di  associazioni
          politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n.
          645, e nei confronti dei  quali  debba  ritenersi,  per  il
          comportamento successivo, che  continuino  a  svolgere  una
          attivita' analoga a quella precedente; 
              f)   a   coloro   che   compiano   atti    preparatori,
          obiettivamente rilevanti, diretti alla  ricostituzione  del
          partito fascista ai sensi dell' articolo 1 della  legge  n.
          645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica
          della violenza; 
              g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed  f),
          siano stati condannati per uno dei delitti  previsti  nella
          legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti
          della  legge  14  ottobre  1974,  n.  497,   e   successive
          modificazioni,  quando  debba  ritenersi,   per   il   loro
          comportamento successivo, che siano proclivi  a  commettere
          un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera
          d); 
              h) agli istigatori, ai mandanti e ai  finanziatori  dei
          reati indicati nelle lettere  precedenti.  E'  finanziatore
          colui il quale fornisce  somme  di  denaro  o  altri  beni,
          conoscendo lo scopo cui sono destinati; 
              i) alle persone indiziate di avere agevolato  gruppi  o
          persone che hanno preso parte attiva,  in  piu'  occasioni,
          alle manifestazioni di violenza  di  cui  all'  articolo  6
          della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonche' alle  persone
          che, per il  loro  comportamento,  debba  ritenersi,  anche
          sulla base della  partecipazione  in  piu'  occasioni  alle
          medesime    manifestazioni,    ovvero    della    reiterata
          applicazione nei loro confronti del divieto previsto  dallo
          stesso articolo, che sono dediti alla commissione di  reati
          che mettono in pericolo l'ordine e la  sicurezza  pubblica,
          ovvero l'incolumita' delle persone in occasione o  a  causa
          dello svolgimento di manifestazioni sportive.» 
                
              «Art. 9 (Provvedimenti d'urgenza) 
              1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza
          speciale con  l'obbligo  o  il  divieto  di  soggiorno,  il
          presidente del tribunale, con decreto, nella  pendenza  del
          procedimento di cui  all'  articolo  7,  puo'  disporre  il
          temporaneo ritiro del passaporto  e  la  sospensione  della
          validita' ai fini dell'espatrio  di  ogni  altro  documento
          equipollente. 
              2. Nel caso in cui  sussistano  motivi  di  particolare
          gravita',  puo'  altresi'   disporre   che   alla   persona
          denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o  il
          divieto  di  soggiorno  fino  a  quando  non  sia  divenuta
          esecutiva la misura di prevenzione. 
              2-bis Nei casi di necessita' e  urgenza,  il  Questore,
          all'atto della presentazione della proposta di applicazione
          delle misure di prevenzione della sorveglianza  speciale  e
          dell'obbligo di soggiorno nel  comune  di  residenza  o  di
          dimora  abituale  nei  confronti  delle  persone   di   cui
          all'articolo 4, comma  1,  lettera  d),  puo'  disporre  il
          temporaneo ritiro del passaporto  e  la  sospensione  della
          validita' ai fini dell'espatrio  di  ogni  altro  documento
          equipollente. Il temporaneo  ritiro  del  passaporto  e  la
          sospensione della validita' ai fini dell'espatrio  di  ogni
          altro documento equipollente sono comunicati immediatamente
          al procuratore della Repubblica  presso  il  tribunale  del
          capoluogo del distretto ove dimora la persona, il quale, se
          non ritiene di  disporne  la  cessazione,  ne  richiede  la
          convalida,  entro  quarantotto  ore,  al   presidente   del
          tribunale del capoluogo della provincia in cui  la  persona
          dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le
          modalita' di cui al comma 1. Il ritiro del passaporto e  la
          sospensione della validita' ai fini dell'espatrio  di  ogni
          altro documento equipollente cessano di avere effetto se la
          convalida non interviene nelle  novantasei  ore  successive
          alla loro adozione.»; 
                
              «Art. 71 (Circostanza aggravante) 
              1. Le pene  stabilite  per  i  delitti  previsti  dagli
          articoli  270-bis,   270-ter,   270-quater,   270-quater.1,
          270-quinquies, 336, 338, 353, 377, terzo comma,  378,  379,
          416, 416-bis, 424, 435, 513-bis, 575, 600, 601,  602,  605,
          610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637,
          638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale,  nonche'
          per i delitti commessi con le finalita'  di  terrorismo  di
          cui  all'articolo  270-sexies  del  codice   penale,   sono
          aumentate da un terzo alla meta' e quelle stabilite per  le
          contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696,
          697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura
          di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice  penale
          se  il  fatto  e'  commesso  da  persona   sottoposta   con
          provvedimento  definitivo  ad  una  misura  di  prevenzione
          personale durante il periodo  previsto  di  applicazione  e
          sino  a  tre  anni  dal  momento  in  cui  ne  e'   cessata
          l'esecuzione. 
              2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti
          di cui al comma 1, per i quali e' consentito  l'arresto  in
          flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla  misura
          di  prevenzione,  la  polizia  giudiziaria  puo'  procedere
          all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 
              3. Alla  pena  e'  aggiunta  una  misura  di  sicurezza
          detentiva.». 
                
              Si riporta il testo  dell'articolo  17,  comma  1,  del
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice  delle
          leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'
          nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,
          a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
          136) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 17 (Titolarita' della proposta) 
              1. Nei confronti delle persone indicate  all'  articolo
          16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica
          presso il tribunale del capoluogo di distretto  ove  dimora
          la  persona,  dal   procuratore   nazionale   antimafia   e
          antiterrorismo  nell'esercizio  delle   funzioni   previste
          dall'articolo 371-bis del codice di procedura  penale,  dal
          questore o  dal  direttore  della  Direzione  investigativa
          antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di  cui  al
          presente titolo. 
              (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 13, comma  2,
          del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero): 
              «Art. 13 (Espulsione amministrativa) 
              (Omissis). 
              2. L'espulsione e'  disposta  dal  prefetto,  caso  per
          caso, quando lo straniero: 
              a) e' entrato nel territorio dello  Stato  sottraendosi
          ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai  sensi
          dell' articolo 10; 
              b) si e'  trattenuto  nel  territorio  dello  Stato  in
          assenza della comunicazione di cui all' articolo 27,  comma
          1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel
          termine prescritto, salvo che  il  ritardo  sia  dipeso  da
          forza maggiore, ovvero quando il permesso di  soggiorno  e'
          stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da
          piu' di sessanta giorni  e  non  ne  e'  stato  chiesto  il
          rinnovo  ovvero  se  lo  straniero  si  e'  trattenuto  sul
          territorio dello Stato  in  violazione  dell'  articolo  1,
          comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68; 
              c) appartiene a taluna delle categorie  indicate  negli
          articoli 1, 4 e 16, del  decreto  legislativo  6  settembre
          2011, n. 159. 
              (Omissis).». 
                
              Per l'articolo 226 del decreto  legislativo  28  luglio
          1989, n. 271 si vedano i riferimenti riportati all'articolo
          2.