Art. 5 
 
 
Potenziamento  e  proroga   dell'impiego   del   personale   militare
                   appartenente alle Forze armate 
 
  1. Al fine di consentire un maggiore  impiego  di  personale  delle
forze  di  polizia  per  il  contrasto  della   criminalita'   e   la
prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e  75,
del  decreto-legge  1°  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche'  di  quelli
previsti dall'articolo 3, comma  2,  del  decreto-legge  10  dicembre
2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  febbraio
2014, n.  6,  anche  in  relazione  alle  straordinarie  esigenze  di
sicurezza  connesse  alla  realizzazione  dell'Expo  2015,  il  piano
d'impiego di cui all'articolo 7-bis,  comma  1,  terzo  periodo,  del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008,  n.  125,  limitatamente  ai  servizi  di
vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, puo' essere  prorogato  fino
al 30 giugno 2015, e il relativo contingente pari a 3.000  unita'  e'
incrementato  di  1.800  unita',  in  relazione  alle   straordinarie
esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. Per  le  esigenze
previste dal citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del
2013, il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unita'
e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente  a
un contingente (( non inferiore a 200  unita'.  A  decorrere  dal  30
giugno 2015, il predetto contingente puo' essere incrementato fino  a
300 unita', compatibilmente con le complessive esigenze nazionali  di
ordine e sicurezza pubblica )). Si applicano le disposizioni  di  cui
al citato articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del
2008. L'impiego dei predetti contingenti  e'  consentito  nei  limiti
della spesa autorizzata ai sensi del comma 2. 
  2. (( Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata  la  spesa
di euro 30.469.870 per l'anno 2015 con specifica destinazione di euro
29.669.870 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo  24  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni,  e  di
0,8 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 del  medesimo
articolo del predetto decreto-legge. Al relativo onere  si  provvede,
quanto a euro  3.441.406,  mediante  corrispondente  riduzione  della
dotazione  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche  e   i   servizi
dell'asilo,  di  cui  all'articolo  1-septies  del  decreto-legge  30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1990, n. 39, quanto a  euro  14.830.629,  mediante  utilizzo
delle dotazioni finanziarie di parte corrente  aventi  la  natura  di
spese rimodulabili ai sensi dell'articolo )) 21, comma 5, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nella missione  «Fondi
da  ripartire»,  programma  «Fondi  da  assegnare»,  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno e, quanto  a  euro  12.197.835,
mediante corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  finanziarie  di
parte corrente aventi  la  natura  di  spese  rimodulabili  ai  sensi
dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, dello stato di previsione  del  Ministero  della  difesa.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Limitatamente alle esigenze di sicurezza del sito ove si  svolge
l'evento Expo 2015, e' altresi' autorizzato l'impiego, con le  stesse
modalita' di cui al comma 1,  di  un  ulteriore  contingente  di  600
unita' di militari delle Forze  Armate  dal  15  aprile  2015  al  1°
novembre 2015. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 7.243.189,00
di  euro,  per  l'anno  2015,  si  provvede  mediante  due   appositi
versamenti, di pari importo, all'entrata del bilancio dello Stato, da
effettuarsi, nell'ambito delle  risorse  finalizzate  all'evento,  da
parte della societa' Expo, rispettivamente, entro il 30 aprile 2015 e
il 30 giugno 2015, per la  successiva  riassegnazione  ai  pertinenti
capitoli dello stato di previsione del  Ministero  della  difesa.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  (( 3-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e
contrasto del terrorismo e al fine  di  assicurare  la  tutela  degli
interessi nazionali, e' autorizzata, fino al 30  settembre  2015,  la
spesa  di  euro  40.453.334  per  il  potenziamento  del  dispositivo
aeronavale di sorveglianza e  sicurezza  nel  Mediterraneo  centrale.
All'onere derivante dalla presente disposizione, per l'anno 2015,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma  1240,  della  legge  27  dicembre
2006, n.  296.  Il  Governo  riferisce  alle  competenti  Commissioni
parlamentari,  entro  il  15  giugno  2015,  sugli   sviluppi   della
situazione e sulle misure adottate ai sensi del presente comma. 
  3-ter. Allo scopo di garantire maggiore disponibilita' di personale
per le esigenze  connesse  con  il  controllo  del  territorio  e  il
contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, l'Arma dei
carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma  264,
della  legge  23  dicembre  2014,  n.   190,   nei   limiti   fissati
dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e successive modificazioni, e' autorizzata ad anticipare  al  15
aprile 2015 l'assunzione di 150 allievi  carabinieri  da  trarre  dai
vincitori del concorso bandito nell'anno 2010 per il reclutamento  di
allievi carabinieri effettivi  in  ferma  quadriennale,  che  abbiano
concluso la ferma di quattro anni quali volontari nelle Forze armate. 
  3-quater. Le assunzioni di cui al comma 3-ter sono  autorizzate  in
deroga alle  modalita'  previste  dall'articolo  66,  comma  10,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  3-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del  comma
3-ter del presente articolo, pari a euro 2.632.794 per l'anno 2015  e
a euro 1.054.313 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle dotazioni finanziarie di  parte  corrente  aventi  la
natura di spese rimodulabili ai  sensi  dell'articolo  21,  comma  5,
lettera b), della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  iscritte  nello
stato di previsione del Ministero della difesa. 
  3-sexies.  Fermo  restando  quanto  disposto   dal   codice   della
navigazione e dalla disciplina dall'Unione europea, con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito
l'Ente nazionale per  l'aviazione  civile  (ENAC),  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono disciplinate  le  modalita'  di  utilizzo,  da
parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a  pilotaggio  remoto,
comunemente denominati «droni», ai fini del controllo del  territorio
per finalita' di pubblica sicurezza, con particolare  riferimento  al
contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalita'
organizzata  e  ambientale.  All'attuazione  del  presente  comma  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 24, commi  74
          e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n.  78,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102
          (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini) : 
              «Art. 24 (Disposizioni  in  materia  di  Forze  armate,
          Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto  di
          Stato) 
              (Omissis). 
              74. Al fine di assicurare la prosecuzione del  concorso
          delle  Forze  armate  nel  controllo  del   territorio,   a
          decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui all'
          articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del  decreto-legge
          23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato per due
          ulteriori  semestri  per   un   contingente   di   militari
          incrementato  con  ulteriori  1.250  unita',  destinate   a
          servizi di perlustrazione e pattuglia nonche' di  vigilanza
          di siti e obiettivi sensibili in concorso e  congiuntamente
          alle Forze di polizia. Il personale e' posto a disposizione
          dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si
          rende maggiormente necessario.  Ai  fini  dell'impiego  del
          personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente
          comma, si applicano le disposizioni di  cui  all'  articolo
          7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del  2008.  A
          tal fine e' autorizzata la spesa di 27,7  milioni  di  euro
          per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno  2010.
          (198)(270) 
              75. Al personale delle Forze di polizia  impiegato  per
          il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
          e pattuglia di  cui  all'  articolo  7-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.  125,  e'
          attribuita  un'indennita'  di  importo  analogo  a   quella
          onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo  7-bis,  comma
          4, del  decreto-legge  n.  92  del  2008,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 125 del  2008,  e  successive
          modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
          Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
          ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo  precedente
          e' attribuita anche al personale  delle  Forze  di  polizia
          impiegato nei servizi  di  vigilanza  a  siti  e  obiettivi
          sensibili svolti congiuntamente al  personale  delle  Forze
          armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu'  obiettivi
          vigilati  dal  medesimo  personale.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3  milioni  di
          euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni  di  euro  per  l'anno
          2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo
          61, comma 18, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n.  133  e,  per  l'anno  2010,   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo
          3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
              (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 3,  comma  2,
          del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  6  febbraio   2014,   n.   6,
          (Disposizioni  urgenti  dirette  a  fronteggiare  emergenze
          ambientali e industriali ed a favorire  lo  sviluppo  delle
          aree interessate): 
                
              «Art. 3 (Combustione illecita di rifiuti) 
              (Omissis). 
              2. Le stesse pene si applicano a  colui  che  tiene  le
          condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di
          reato di cui agli articoli 256  e  259  in  funzione  della
          successiva combustione illecita di rifiuti. 
              (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 7-bis,  commi
          1, 2  e  3,  del  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,
          n. 125 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica): 
              «Art. 7-bis (Concorso delle Forze armate nel  controllo
          del territorio) 
              1.  Per   specifiche   ed   eccezionali   esigenze   di
          prevenzione della criminalita', ove  risulti  opportuno  un
          accresciuto   controllo   del   territorio,   puo'   essere
          autorizzato un  piano  di  impiego  di  un  contingente  di
          personale  militare   appartenente   alle   Forze   armate,
          preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
          comunque    volontari    delle    stesse    Forze    armate
          specificatamente addestrati  per  i  compiti  da  svolgere.
          Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti  delle
          province comprendenti aree metropolitane  e  comunque  aree
          densamente popolate, ai sensi dell' articolo 13 della legge
          1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a  siti  e
          obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e  pattuglia
          in concorso e congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.  Il
          piano puo' essere autorizzato per un periodo di  sei  mesi,
          rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
          a 3.000 unita'. 
              (Omissis). 
              2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
          di cui ai commi 1 e  1-bis  e'  adottato  con  decreto  del
          Ministro dell'interno, di concerto con  il  Ministro  della
          difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica integrato dal  Capo  di  stato  maggiore
          della  difesa  e  previa  informazione  al  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno  riferisce
          in proposito alle competenti Commissioni parlamentari. 
              3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al  comma  1,  il
          personale delle Forze armate non appartenente all'Arma  dei
          carabinieri agisce con le funzioni di  agente  di  pubblica
          sicurezza e puo'  procedere  alla  identificazione  e  alla
          immediata perquisizione sul posto di  persone  e  mezzi  di
          trasporto a norma dell' articolo 4 della  legge  22  maggio
          1975, n.  152,  anche  al  fine  di  prevenire  o  impedire
          comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
          di  persone  o  la  sicurezza  dei  luoghi  vigilati,   con
          esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.  Ai  fini
          di identificazione, per completare gli accertamenti  e  per
          procedere a tutti  gli  atti  di  polizia  giudiziaria,  il
          personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
          presso i piu' vicini uffici  o  comandi  della  Polizia  di
          Stato o dell'Arma  dei  carabinieri.  Nei  confronti  delle
          persone   accompagnate   si   applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 349 del codice di procedura penale. 
              (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1-septies del
          decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.  416,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39  (Norme
          urgenti  in  materia  di  asilo  politico,  di  ingresso  e
          soggiorno    dei    cittadini    extracomunitari    e    di
          regolarizzazione dei cittadini extracomunitari  ed  apolidi
          gia' presenti nel territorio dello Stato): 
              «Art. 1-septies (Fondo nazionale per le politiche  e  i
          servizi dell'asilo) 
              1. Ai fini del finanziamento delle  attivita'  e  degli
          interventi  di  cui  all'articolo   1-sexies,   presso   il
          Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo nazionale per
          le politiche e i servizi dell'asilo, la  cui  dotazione  e'
          costituita da: 
              a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di base
          4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo 2359 -
          dello stato di previsione del  Ministero  dell'interno  per
          l'anno  2002,  gia'  destinate  agli  interventi   di   cui
          all'articolo 1-sexies e corrispondenti a  5,16  milioni  di
          euro; 
              b) le assegnazioni annuali  del  Fondo  europeo  per  i
          rifugiati, ivi comprese quelle gia'  attribuite  all'Italia
          per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di  accreditamento
          al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze; 
              c) i contributi e le donazioni  eventualmente  disposti
          da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali,  e
          da altri organismi dell'Unione europea. 
              2. Le somme di cui al comma 1, lettere b)  e  c),  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
                
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 21, comma  5,
          lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge  di
          contabilita' e finanza pubblica): 
                
              «Art. 21 (Bilancio di previsione) 
              Omissis 
              5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese   si
          ripartiscono in: 
              a) spese non rimodulabili; 
              b) spese rimodulabili. 
              Omissis.». 
                
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  1,  comma
          1240, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296  (Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2007): 
                
              «1240. E' autorizzata, per ciascuno  degli  anni  2007,
          2008  e  2009,  la  spesa  di  euro  1  miliardo   per   il
          finanziamento della partecipazione italiana  alle  missioni
          internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
          fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
          Ministero dell'economia e delle finanze.». 
                
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 264,
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2015): 
                
              « 264. Le assunzioni di personale di cui all'  articolo
          66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, per l'anno  2015,  possono  essere  effettuate  con
          decorrenza  non  anteriore  al  1°  dicembre  2015,   fatta
          eccezione per quelle di cui all' articolo 3, commi 3-quater
          e 3-sexies,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114,  nonche'  per  quelle  degli  allievi  ufficiali  e
          frequentatori  di  corsi  per  ufficiali,   degli   allievi
          marescialli e del personale dei  gruppi  sportivi,  per  un
          risparmio complessivo  non  inferiore  a  27,2  milioni  di
          euro.». 
                
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  66,  commi
          9-bis e 10, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
                
              «9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di  polizia  e
          il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso   dell'anno   precedente.   La   predetta    facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del  venti  per  cento
          per  il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta   per   cento
          nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno
          2016. 
              10. Le assunzioni di cui ai commi 3,  5,  7  e  9  sono
          autorizzate secondo le modalita' di cui all'  articolo  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive   modificazioni,    previa    richiesta    delle
          amministrazioni   interessate,   corredata   da   analitica
          dimostrazione   delle   cessazioni    avvenute    nell'anno
          precedente    e    delle     conseguenti     economie     e
          dall'individuazione  delle  unita'  da   assumere   e   dei
          correlati  oneri,  asseverate  dai   relativi   organi   di
          controllo.».