Art. 2 Entrata in vigore 1. Le disposizioni del comma 1 dell'art. 1 del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2015. 2. Le disposizioni del comma 2 dell'art. l del presente decreto si applicano a decorrere dal 21 dicembre 2015. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ne sara' data comunicazione alla Commissione europea. Roma, 3 febbraio 2015 Il Ministro: Guidi Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 501