Art. 2 
 
  1. Per l'anno 2013, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2,  e'
applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del  Comune,
per cui la riduzione e' quantificata in euro 60.545,39 al  netto  dei
canoni corrisposti per il medesimo anno 2013 da  A.C.T.V.  S.p.A.  ed
ENEL S.p.A. 
  2. A decorrere dall'anno 2014  la  riduzione  e'  fissata  in  euro
75.318,61. 
  3. Le somme relative all'anno 2013 di cui al comma  1  e  le  somme
relative all'anno 2014 di cui al comma 2  sono  recuperate  nell'anno
2015 a valere sulle risorse stanziate sul capitolo n. 1365,  iscritto
nello stato di previsione del  Ministero  dell'interno.  A  decorrere
dall'anno 2015 le risorse stanziate sul  medesimo  capitolo  n.  1365
sono ridotte in misura pari all'importo di cui al comma 2.