Art. 2 1. Per l'anno 2013, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune, per cui la riduzione e' quantificata in euro 60.545,39 al netto dei canoni corrisposti per il medesimo anno 2013 da A.C.T.V. S.p.A. ed ENEL S.p.A. 2. A decorrere dall'anno 2014 la riduzione e' fissata in euro 75.318,61. 3. Le somme relative all'anno 2013 di cui al comma 1 e le somme relative all'anno 2014 di cui al comma 2 sono recuperate nell'anno 2015 a valere sulle risorse stanziate sul capitolo n. 1365, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. A decorrere dall'anno 2015 le risorse stanziate sul medesimo capitolo n. 1365 sono ridotte in misura pari all'importo di cui al comma 2.