Art. 2 
 
 
               Determinazione dei valori assicurabili 
 
  1. I valori assicurabili, con polizze agevolate,  delle  produzioni
vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli
allevamenti zootecnici colpiti  da  epizoozie  e  dei  costi  per  il
ripristino delle strutture  aziendali  e  per  lo  smaltimento  delle
carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari
di  mercato  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 127  della  legge
n. 388/2000, comma  3,  e  dell'art.  2,  comma  5-ter,  del  decreto
legislativo n. 102/2004. 
  2. I valori assicurabili delle produzioni  vegetali  devono  essere
contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai  sensi
del Regolamento (UE) 702, della Commissione, del 25 giugno 2014, art.
2, comma 16 e del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 richiamato  in
premessa.