Art. 5 
 
 
                    Determinazione del contributo 
                   e aliquote massime concedibili 
 
  1. La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor  valore
risultante dal confronto tra la spesa  premi  ottenuta  applicando  i
parametri contributivi calcolati dall'ISMEA,  secondo  le  specifiche
tecniche riportate nell'allegato n. 3 al presente decreto, e la spesa
premi risultante dal certificato di polizza. 
  2. Nell'allegato n.  4  al  presente  decreto,  sono  stabilite  le
definizioni delle avversita' atmosferiche e garanzie ammissibili alla
copertura assicurativa agevolata. 
  3. La misura del contributo e' determinata a consuntivo  e,  tenuto
conto delle disponibilita' di bilancio, sara'  contenuta  nei  limiti
contributivi previsti dalla normativa a cui si riferiscono le singole
polizze assicurative, quali il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.
102  ed  il  decreto  ministeriale  29  dicembre  2014  citato  nelle
premesse, il Regolamento (UE) n. 1305/2013, il  Regolamento  (UE)  n.
1308/2013 ed il decreto ministeriale 12  gennaio  2015  citato  nelle
premesse. 
  4. Le percentuali contributive massime sui premi  assicurativi,  da
applicare  secondo  quanto  previsto  nell'allegato  3  del  presente
decreto e tenuto conto delle disponibilita' di bilancio  nazionale  e
comunitario  sono,  per  ogni  combinazione  coltura,   struttura   o
allevamento /tipologia di polizza/garanzia, le seguenti: 
    a) polizze con soglia di danno, relative a 
      1) colture  (compresa  l'uva  da  vino)/eventi  assimilabili  a
calamita' naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie  secondo  le
combinazioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3: fino al 65% della  spesa
ammessa; 
      2)   allevamenti/epizoozie/Mancato   reddito   e   abbattimento
forzoso: fino al 65% della spesa ammessa; 
      3) allevamenti/squilibri igrotermometrici/Riduzioni  produzioni
di latte: fino al 65% della spesa ammessa; 
    b) polizze senza soglia di danno, relative a: 
      1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamita' naturali
ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa; 
      2) allevamenti/animali morti  per  qualunque  causa/smaltimento
carcasse: fino al 50% della spesa ammessa.