Art. 6 Termini di sottoscrizione delle polizze 1. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate: a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 marzo; b) per le colture permanenti entro il 31 marzo; c) per le colture a ciclo primaverile entro il 31 maggio; d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio; e) per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche entro il 31 ottobre.