Art. 6 
 
 
               Termini di sottoscrizione delle polizze 
 
  1. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo le polizze assicurative
singole ed i certificati per  le  polizze  collettive  devono  essere
sottoscritti entro le date ricadenti nell'anno a cui si riferisce  la
campagna assicurativa, di seguito indicate: 
  a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 marzo; 
  b) per le colture permanenti entro il 31 marzo; 
  c) per le colture a ciclo primaverile entro il 31 maggio; 
  d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto,  trapiantate
entro il 15 luglio; 
  e) per le colture a ciclo autunno invernale e  colture  vivaistiche
entro il 31 ottobre.