Art. 7 
 
 
                         Modifiche al Piano 
 
  1. Con successivo decreto ministeriale, previa  comunicazione  alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome nonche'  alle  Regioni,  possono  essere  apportate
modifiche o integrazioni  alle  disposizioni  inserite  nel  presente
provvedimento, tese esclusivamente  a  recepire  eventuali  modifiche
apportate al Programma nazionale di sviluppo  rurale,  sia  in  esito
alle  Osservazioni  della  Commissione  ai   fini   dell'approvazione
definitiva del  programma  che  successivamente,  o  per  effetto  di
modifiche delle normative nazionali, nonche' di eventuali esigenze di
razionalizzazione della spesa pubblica.