Art. 7 Modifiche al Piano 1. Con successivo decreto ministeriale, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nonche' alle Regioni, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese esclusivamente a recepire eventuali modifiche apportate al Programma nazionale di sviluppo rurale, sia in esito alle Osservazioni della Commissione ai fini dell'approvazione definitiva del programma che successivamente, o per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonche' di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica.