Art. 8 Norme transitorie 1. In considerazione dei tempi necessari per implementare il Sistema di gestione dei rischi di cui all'art. 11 del decreto ministeriale decreto 12 gennaio 2015, solo per l'anno 2015, il termine del 31 marzo di cui all'art. 6, lettere a) e b) e' posticipato al 20 aprile. 2. Solo per l'anno 2015, alla combinazione di rischi di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), fatti salvi i rischi minimi previsti, puo' essere aggiunto anche il rischio gelo e brina. In questo caso non si applica la clausola di salvaguardia di cui all'allegato 3 - Colture - punto 2. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 marzo 2015 Il Ministro: Martina Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2015 Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 1192