Art. 8 
 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. In  considerazione  dei  tempi  necessari  per  implementare  il
Sistema di gestione  dei  rischi  di  cui  all'art.  11  del  decreto
ministeriale decreto 12  gennaio  2015,  solo  per  l'anno  2015,  il
termine del  31  marzo  di  cui  all'art.  6,  lettere  a)  e  b)  e'
posticipato al 20 aprile. 
  2. Solo per  l'anno  2015,  alla  combinazione  di  rischi  di  cui
all'art. 3,  comma  2,  lettera  c),  fatti  salvi  i  rischi  minimi
previsti, puo' essere aggiunto anche il  rischio  gelo  e  brina.  In
questo caso non  si  applica  la  clausola  di  salvaguardia  di  cui
all'allegato 3 - Colture - punto 2. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 10 marzo 2015 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2015 
Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 1192