(Allegato 4)
                                                           Allegato 4 
2 - Definizioni di eventi e garanzie 
I - Eventi avversi. 
    Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade  sotto  forma  di
granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. 
    Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi  dovuto
a presenza  di  masse  d'aria  fredda.  Gli  effetti  negativi  della
violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono  essere
riscontrabili su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe. 
    Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del  vapore  acqueo
sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.  Gli
effetti negativi della violenza e/o  intensita'  di  tale  avversita'
atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralita' di enti e/o
colture limitrofe. 
    Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilita' idrica nel  terreno
e/o di precipitazioni eccedenti le  medie  del  periodo  che  abbiano
causato danni alle produzione assicurate. Gli effetti di tale  evento
devono essere riscontrati su  una  pluralita'  di  enti  e/o  colture
limitrofe o poste  nelle  vicinanze  ed  insistenti  in  zone  aventi
caratteristiche orografiche analoghe. 
    Alluvione: calamita' naturale che si  manifesta  sotto  forma  di
esondazione, dovuta ad eccezionali eventi  atmosferici,  di  corsi  e
specchi  d'acqua  naturali  e/o  artificiali  che  invadono  le  zone
circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di  materiale
solido e  incoerente.  Gli  effetti  di  tale  evento  devono  essere
riscontrati su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe  o  poste
nelle  vicinanze  ed  insistenti  in  zone   aventi   caratteristiche
orografiche analoghe. 
    Vento forte: fenomeno ventoso che raggiunga  almeno  il  7  grado
della scala Beaufort, limitatamente agli  effetti  meccanici  diretti
sul  prodotto   assicurato,   ancorche'   causato   dall'abbattimento
dell'impianto arboreo. Gli  effetti  di  tale  evento  devono  essere
riscontrati su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe  o  poste
nelle  vicinanze  ed  insistenti  in  zone   aventi   caratteristiche
orografiche analoghe. 
    Vento caldo  (Scirocco  e/o  Libeccio):  Movimento  piu'  o  meno
regolare o violento di masse d'aria calda  tra  sud-est  e  sud-ovest
abbinato ad  una  temperatura  di  almeno  30°  che  per  durata  e/o
intensita' arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio  possono
essere considerati anche i danni causati da vento composto  da  masse
d'aria satura di particelle di acqua  marina  (aereosol  atmosferico)
che per durata e/o intensita' arrechi effetti negativi  al  prodotto.
Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita'
atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralita' di enti e/o
colture limitrofe. 
    Sbalzo termico: Variazione brusca e repentina  della  temperatura
che per durata e/o  intensita'  arrechi  effetti  determinanti  sulla
vitalita'  delle  piante   con   conseguente   compromissione   della
produzione. Gli effetti negativi della  violenza  e/o  intensita'  di
tale  avversita'  atmosferica  devono  essere  riscontrabili  su  una
pluralita' di enti e/o colture limitrofe. 
    Siccita': straordinaria  carenza  di  precipitazioni  rispetto  a
quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del  contenuto
idrico del terreno al di sotto del limite  critico  di  umidita'  e/o
depauperamento delle  fonti  di  approvvigionamento  idrico  tale  da
rendere impossibile  anche  l'attuazione  di  interventi  irrigui  di
soccorso.  Tale  evento  deve  arrecare  effetti  determinanti  sulla
vitalita' delle  piante  oggetto  di  assicurazione  con  conseguente
compromissione  della  produzione  assicurata.  Gli   effetti   della
siccita' devono essere riscontrati su  una  pluralita'  di  enti  e/o
colture limitrofe o poste nelle vicinanze. 
    Colpo di sole: Incidenza diretta dei raggi solari sotto  l'azione
di forti  calori  che  per  durata  e/o  intensita'  arrechi  effetti
negativi  al  prodotto.  Gli  effetti  negativi  della  violenza  e/o
intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili
in una pluralita' di enti e/o colture limitrofe. 
    Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle  di
ghiaccio che per durata  e/o  intensita'  arrechi  effetti  meccanici
determinanti  sulla  pianta  e   conseguente   compromissione   della
produzione. Gli effetti negativi della  violenza  e/o  intensita'  di
tale  avversita'  atmosferica  devono  essere  riscontrabili  su  una
pluralita' di enti e/o colture limitrofe. 
II - Garanzie. 
    Garanzie  a  copertura  delle  rese  a  seguito   di   avversita'
atmosferiche. 
    Si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa
quali/quantitativa della produzione a causa delle combinazioni  degli
eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata indicate
all'art. 3 comma 2, ed eventualmente delle fitopatie e degli attacchi
parassitari. 
    In termini di valore la mancata resa dovra' essere espressa  come
la differenza  tra  la  resa  effettiva  risultante  al  momento  del
raccolto  e  resa  assicurata,  pari  alla  media  della   produzione
ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque  anni
precedenti escludendo l'anno con la produzione piu'  bassa  e  quello
con la produzione piu' elevata,  moltiplicata  per  il  prezzo  medio
dell'ultimo triennio, calcolato ai sensi dell'art. 5-ter  del  d.lgs.
n.  102/04,  o  a  quella  effettivamente  ottenibile  nell'anno,  se
inferiore. 
III - Garanzie zootecnia. 
    Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito  derivante
dall'applicazione di ordinanze dell'Autorita' sanitaria conseguenti a
focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate. 
    Mancata produzione di latte vaccino: riduzione  della  produzione
di latte dovuta a valori termo igrometrici elevati,  misurabili  come
superamento del 90° percentile sia di temperatura  che  di  umidita',
per un periodo di tempo superiore a 72  ore  che  determina  un  calo
della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell'allevamento oltre
alla ventilazione  naturale  devono  essere  presenti  e  funzionanti
sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione). 
    Abbattimento forzoso: Perdita totale o parziale  del  valore  del
capitale   zootecnico   dell'allevamento,   dovuta   all'abbattimento
parziale o totale dei capi presenti  nell'allevamento  in  esecuzione
dell'ordinanza emessa dall'autorita' sanitaria ai sensi  delle  norme
di polizia veterinaria o  di  abbattimenti  comunque  finalizzati  al
risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito  di
piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o
nazionali. Non sono  oggetto  di  garanzia  assicurabile  le  perdite
indennizzabili da altri provvedimenti normativi. 
    Costo di smaltimento: Costo sostenuto  per  il  prelevamento,  il
trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione, nonche'  i
costi  di  distruzione  delle  carcasse  di  animali  per  le   cause
richiamate all'art. 3, comma 6 del presente Piano assicurativo.