Art. 2 
 
             Caratteristiche degli Accordi di programma 
 
  1. Gli Accordi di cui all'articolo 1 comma 2 individuano: 
  a) le finalita' dell'accordo; 
  b) le amministrazioni pubbliche sottoscrittrici  dell'accordo,  con
l'indicazione per ciascuna di esse dei relativi impegni; 
  c) il  quadro  finanziario  dell'accordo,  che  deve  prevedere  il
cofinanziamento regionale in misura non inferiore al 10 per cento del
costo complessivo a carico della finanza pubblica; 
  d)  le  imprese   coinvolte   nell'attuazione   dell'accordo,   con
l'indicazione per ciascuna di esse dei  relativi  impegni  in  merito
alla  realizzazione  dei  progetti  di  ricerca  e  sviluppo  di  cui
all'articolo 3 o, nel caso in cui le  stesse  non  siano  individuate
nell'accordo medesimo, la procedura per la  loro  individuazione  nel
rispetto di quanto previsto nell'articolo 5; 
  e) i termini per la realizzazione dell'accordo; 
  f) la misura e la forma delle agevolazioni  definite  ai  sensi  di
quanto previsto dall'articolo 4; 
  g) l'importo minimo e massimo dei costi ammissibili dei progetti di
ricerca e sviluppo, nei  limiti  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,
lettera a). 
  2. Oltre a quanto  previsto  al  comma  1,  gli  Accordi  prevedono
l'istituzione  di  un   Comitato   tecnico   per   l'attuazione,   il
coordinamento e il monitoraggio degli interventi.