Art. 4 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni sono concesse nelle misure previste dall'Accordo
di programma, tenuto conto delle risorse finanziarie complessivamente
disponibili,  e  nei  limiti  delle  intensita'  massime  di   aiuto,
comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4
e 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, nella forma del  finanziamento
agevolato e/o del contributo diretto alla spesa. 
  2. L'Accordo di programma puo' prevedere che  la  prima  erogazione
sia disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30 per
cento del totale delle agevolazioni concesse, in favore delle imprese
di  ogni   dimensione,   esclusivamente   previa   presentazione   di
fideiussione bancaria o polizza assicurativa.