(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
                      Descrizione del prodotto 
 
2.1. Caratteristiche del prodotto 
    La  «Finocchiona»  I.G.P.  e'  un  salume  tipico  caratterizzato
dall'aroma di finocchio, utilizzato in semi e/o fiori nell'impasto, e
dalla  consistenza  morbida  della  fetta  che   talvolta   tende   a
sbriciolarsi. La pezzatura varia da formati piccoli da 0,5 kg di peso
all'insacco a formati piu' grandi fino ad un massimo di 25 kg di peso
all'insacco. 
    La «Finocchiona» I.G.P. all'atto dell'immissione al consumo  deve
avere le seguenti caratteristiche: 
      2.1.1. Aspetto esterno: l'insaccato e' di  forma  cilindrica  e
sulla superficie esterna  presenta  una  caratteristica  fioritura  o
impiumatura dovuta alle muffe che si sviluppano durante  la  fase  di
stagionatura. 
      2.1.2.  Aspetto  al  taglio:  La  fetta   deve   risultare   da
consistente a morbida che talvolta tende  a  sbriciolarsi.  La  fetta
presenta un impasto con particelle di grasso distribuite in  modo  da
avvolgere le frazioni muscolari lasciando il prodotto  morbido  anche
dopo lunghi tempi di stagionatura. Il grasso e  il  magro,  di  grana
medio grossa, non presentano confini ben definiti.  La  fetta  appare
con  colori  che  vanno  dal  rosso  carne  delle  parti   magre   al
bianco/bianco-rosato delle parti grasse, con  possibile  evidenza  di
semi e/o fiori di finocchio. 
      2.1.3. Caratteristiche chimiche 
        Proteine totali: non inferiori al 20%; 
        Grassi totali: non superiori al 35%; 
        pH: compreso tra 5 e 6; 
        Attivita' dell'acqua (aw ): minore o uguale a 0,92; 
        Sale: non superiore al 6%. 
      2.1.4. Caratteristiche organolettiche 
        Profumo: odore gradevole e  caratteristico  dovuto  all'aroma
marcato del finocchio e leggero dell'aglio; 
        Sapore: fresco e appetitoso, mai acido. 
2.2 Materia prima 
    La materia prima da destinare alla produzione della «Finocchiona»
I.G.P. consiste in  carni  fresche  ottenute  da  carcasse  di  suino
pesante, come  tali  classificate  nell'ambito  della  corrispondente
categoria di peso ai sensi del Reg. (CEE) n. 3220/84, della decisione
della Commissione  2001/468/CE  dell'8  giugno  2011  e  del  decreto
ministeriale dell'11 luglio 2002, cosi' come applicati  agli  effetti
dell' art. 27 della legge 4 giungo 2010, n. 96; il suino  pesante  e'
infatti caratteristico dell'Italia centro settentrionale  e  presenta
una genetica opportunamente affinata, viene  allevato  per  almeno  9
mesi, in modo tale da raggiungere pesi elevati e  carni  idonee  alla
produzione della «Finocchiona» I.G.P. Ai fini previsti  dal  presente
disciplinare, possono essere utilizzati: 
      a) suini  delle  razze  tradizionali  Large  White  Italiana  e
Landrace  Italiana,  cosi'  come  migliorate  dal  Libro  Genealogico
Italiano, o figli di verri delle stesse razze; 
      b) suini figli di verri di razza  Duroc  Italiana,  cosi'  come
migliorata dal Libro Genealogico Italiano; 
      c) suini figli di verri di altre razze ovvero di  verri  ibridi
purche' provengano da schemi di  selezione  o  incrocio  attuati  con
finalita' non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano
per la produzione del suino pesante. 
    Non sono in ogni caso ammessi: 
      a) suini portatori di  caratteri  antitetici,  con  particolare
riferimento al  gene  responsabile  della  sensibilita'  agli  stress
(PSS); 
      b) tipi genetici ed animali comunque ritenuti non  conformi  ai
fini del presente disciplinare; 
      c) animali in purezza delle razze  Landrace  Belga,  Hampshire,
Pietrain, Duroc e Spotted Poland. 
    Ai sensi del presente disciplinare le  tecniche  di  allevamento,
gli alimenti consentiti, le loro quantita' e modalita' d'impiego sono
finalizzate ad ottenere un suino pesante, obiettivo che  deve  essere
perseguito nel tempo attraverso moderati accrescimenti giornalieri ed
un'alimentazione conforme alla disciplina generale in vigore. 
    Gli alimenti ammessi nella prima fase (fino ad 80 chilogrammi  di
peso vivo) sono, in idonea concentrazione, tutti quelli  utilizzabili
nella seconda fase, nonche', con il vincolo che la sostanza secca  da
cereali non  sia  inferiore  al  45%  di  quella  totale:  farina  di
estrazione di soia (fino ad un massimo del 20% della  sostanza  secca
della razione); silomais (fino al  10%  della  sostanza  secca  della
razione); semola glutinata di mais e/o corn gluten feed (fino  al  5%
della sostanza secca della razione); carrube denocciolate, distillers
(fino al 3% della sostanza secca della razione); lipidi con punto  di
fusione superiore a 36°C (fino  al  2%  della  sostanza  secca  della
razione); farina di pesce, lisati proteici (fino al 1% della sostanza
secca della razione); latticello(*) fino a un massimo di 6 litri  per
capo al giorno. Gli alimenti ammessi nella seconda fase di  ingrasso,
con il vincolo che la sostanza secca da cereali non sia inferiore  al
55% di quella totale, sono: mais e pastone di granella e/o pannocchia
(fino al 55% della sostanza secca della razione); sorgo,  orzo  (fino
al 40% della sostanza  secca  della  razione);  frumento,  triticale,
avena e cereali minori  (fino  al  25%  della  sostanza  secca  della
razione); cruscami e altri prodotti della  lavorazione  del  frumento
(fino al 20% della sostanza secca della razione); patata disidratata,
polpe di bietola surpressate ed insilate,  farina  di  estrazione  di
soja (fino al 15% della sostanza  secca  della  razione);  farina  di
girasole (fino al 8% della sostanza secca  della  razione);  manioca,
melasso(**), farina di estrazione di cocco, farina di  estrazione  di
germe di mais, pisello e/o altri semi di leguminose (fino al 5% della
sostanza secca della razione); polpe secche esauste di bietola  (fino
al 4% della sostanza secca della razione); farina di sesamo (fino  al
3% della sostanza secca della razione); expeller di lino, marco  mele
e pere, buccette d'uva o di  pomodori  quali  veicoli  d'integratori,
farina disidratata di medica, lievito di birra e/o di torula,  lipidi
con punto di fusione superiore a 40 gradi centigradi  (fino  al  2  %
della sostanza secca della razione); siero (*) di latte  fino  ad  un
apporto massimo di 15 l capo/giorno; latticello(*) fino ad un apporto
massimo di 250 gr capo/giorno di sostanza secca. 
    E' consentita una presenza massima di acido linoleico pari al  2%
della sostanza secca della dieta. 
    Sono ammesse tolleranze massime del 10%. 
      (*) Siero e latticello insieme non devono superare i  15  litri
capo/giorno. 
      (**) Se associato a borlande il contenuto totale di azoto  deve
essere inferiore al 2%. 
    Patata disidratata e manioca insieme non devono superare  il  15%
della sostanza secca della razione. 
    Per «latticello» si intende il  sottoprodotto  della  lavorazione
del burro e per siero di latte il sottoprodotto di cagliate. 
    I  suini,  in  ottimo  stato   sanitario,   sono   inviati   alla
macellazione non prima che sia trascorso il nono mese e non  dopo  il
quindicesimo mese dalla nascita. Ai fini del  presente  disciplinare,
dalla macellazione e' escluso l'impiego di verri e  scrofe.  Inoltre,
e'  vietato  l'impiego  di  carcasse  non  ben   dissanguate   ovvero
caratterizzate dalla presenza di miopatie conclamate (PSE e DFD) o di
postumi evidenti di processi flogistici e traumatici. 
    Il peso medio della singola  partita  (peso  vivo)  inviata  alla
macellazione deve corrispondere a kg 160, piu' o meno 10%. 
    Per la  produzione  della  «Finocchiona»  I.G.P.  possono  essere
inoltre utilizzate le carni fresche ottenute dalle carcasse di  suini
di  razza  Cinta  Senese,   iscritti   al   libro   genealogico   del
corrispondente tipo genetico, allevati e macellati nel territorio  ed
alimentati secondo tradizione.