(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    La menzione «Finocchiona» che e' intraducibile, deve essere fatta
in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio  contrasto
rispetto all'etichetta tale da essere nettamente distinguibile  e  di
dimensioni maggiori di ogni altra scritta che compare in etichetta  e
comunque non inferiori a 3 mm, ed essere immediatamente seguita dalla
menzione «Indicazione geografica protetta» o dalla sigla «I.G.P.». 
    In etichetta, inoltre, deve essere  sempre  presente  il  simbolo
grafico comunitario della «I.G.P.». Le menzioni  che  possono  essere
utilizzate insieme al simbolo grafico  devono  essere  conformi  alle
prescrizioni del regolamento (CE) 628/2008. 
    Il riferimento in etichetta  all'uso  di  carne  di  razza  Cinta
Senese e' consentito solo se la  materia  prima  utilizzata  proviene
esclusivamente da suini della suddetta razza  conformi  ai  requisiti
indicati al punto 2.2 del presente disciplinare. 
    In etichetta e'  inoltre  consentito  l'uso  di  indicazioni  che
facciano  riferimento  ad  aziende,  nomi,  ragioni  sociali,  marchi
privati, consorzi, purche' non abbiano significato  laudativo  e  non
siano  tali  da  trarre  in  inganno   l'acquirente/consumatore.   Il
riferimento al nome di aziende suinicole dai cui derivano le carni e'
consentito solo nel caso in cui la materia prima provenga interamente
dai suddetti allevamenti. La «Finocchiona»  puo'  essere  immessa  al
consumo sfusa oppure confezionata. Il  confezionamento  del  prodotto
intero, in tranci o affettato, puo'  essere  fatto  sottovuoto  o  in
atmosfera  protettiva.  Le  operazioni  di  affettamento  e  relativo
confezionamento del prodotto  devono  avvenire  esclusivamente  nella
zona di produzione indicata nell'art. 3. 
    Al fine di garantire la rintracciabilita' del prodotto affettato,
ciascuna  confezione  dovra'  essere  identificata  in  modo  univoco
attraverso  il  ricorso  ad  una  numerazione  progressiva   la   cui
attribuzione avverra' secondo le indicazioni  fornite  dall'organismo
di controllo di cui all'art. 7 del presente disciplinare.