(Annesso-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                   Caratteristiche di coltivazione 
 
    Le olive utilizzate  per  la  produzione  dell'olio  extravergine
«Terre Tarentine» devono provenire da oliveti le cui  caratteristiche
colturali sono quelle tipiche e tradizionali  della  zona  e  atte  a
contribuire,  insieme   alle   caratteristiche   pedoclimatiche,   al
conferimento di quelle doti qualitative  tipiche  e  irriproducibili.
Sono idonei gli oliveti situati entro un limite  altimetrico  di  517
metri s.l.m., i cui terreni di origine  calcarea  del  Cretaceo,  con
lembi di calcari del Terziario inferiore e medio ed estesi  sedimenti
calcareo  sabbiosi-argillosi  del   Pliocene   e   del   Pleistocene,
appartengono alle terre brune  e  rosse,  spesso  presenti  in  lembi
alternati poggiati su rocce calcaree. 
    I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura devono essere atti a non modificare le caratteristiche delle
olive e dell'olio. I  nuovi  impianti  devono  essere  realizzati  su
terreni idonei allo sviluppo vegetativo ottimale della coltura. 
    Il numero di piante per  ettaro  puo'  variare  a  seconda  della
potenzialita' produttiva del terreno,  e  comunque  non  puo'  essere
superiore a 500 nei sesti di impianto intensivi. Sono  vietate  tutte
le forme di forzatura  e  tutte  quelle  pratiche  agronomiche  volte
all'incremento della produzione a  sfavore  della  qualita'  e  della
salubrita' del prodotto.