Art. 4. Caratteristiche di coltivazione Le olive utilizzate per la produzione dell'olio extravergine «Terre Tarentine» devono provenire da oliveti le cui caratteristiche colturali sono quelle tipiche e tradizionali della zona e atte a contribuire, insieme alle caratteristiche pedoclimatiche, al conferimento di quelle doti qualitative tipiche e irriproducibili. Sono idonei gli oliveti situati entro un limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui terreni di origine calcarea del Cretaceo, con lembi di calcari del Terziario inferiore e medio ed estesi sedimenti calcareo sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle terre brune e rosse, spesso presenti in lembi alternati poggiati su rocce calcaree. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. I nuovi impianti devono essere realizzati su terreni idonei allo sviluppo vegetativo ottimale della coltura. Il numero di piante per ettaro puo' variare a seconda della potenzialita' produttiva del terreno, e comunque non puo' essere superiore a 500 nei sesti di impianto intensivi. Sono vietate tutte le forme di forzatura e tutte quelle pratiche agronomiche volte all'incremento della produzione a sfavore della qualita' e della salubrita' del prodotto.